Obscura lex: la definizione di ristrutturazione e il concetto di immobili sottoposti a tutela

01 Giu 2021
1 Giugno 2021

Come noto, l'art. 3, c. 1, lett. d) del d.P.R. n. 380/2001, con riferimento al concetto di ristruttutazione edilizia con demo-ricostruzione in zona di vincolo paesaggistico-ambientale, recita: "Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria".

Orbene, la norma si riferisce solo agli edifici che sono stati puntualmente schedati e/o protetti come tali o, invece, a tutti gli immobili che ricadono nelle aree sottoposte al vincolo paesaggitico?

Sebbene la Circolare a firma congiunta parli di “edifici”, sembrerebbe più corretto interpretare la norma in senso ampio, a prescindere dalla tutela sul singolo edificio.

Tuttavia, Comuni e urbanisti evidenziano che, se interpretata in maniera così ampia, la pressoché totalità degli interventi di demo-ricostruzione in zona di vincolo paesaggistico-ambientale sarebbe da sussumersi nella categoria della “nuova costruzione” anziché in quella di “ristrutturazione”, dato che è quasi impossibile riuscire a mantenere sedime, sagoma/volume pre-esistenti.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato 

7 replies
  1. Aristarco says:

    Credo che, come purtroppo oramai capita con tutte le nuove norme o i nuovi concetti introdotti dal legislatore, ci sarà necessariamente un periodo di rodaggio e revisione con emanazione di circolari esplicative/interpretative, se non addirittura introduzione di nuovi concetti.
    Ritengo tuttavia che in attesa di ricevere lumi, tutti noi non possiamo rimanere impassibili, senza capire cosa ci sta accadendo attorno.
    C’è una forte spinta normativa volta al recupero del patrimonio edilizio esistente, alla limitazione del consumo del suolo, alla mesa a norma ed efficientamento degli immobili pubblici e privati, con stanziamenti ingenti risorse economiche e bonus fiscali.
    C’è inoltre una importante attenzione al territorio ed alla salvaguarda del patrimonio storico ed ambientale/paesaggistico che caratterizza la nostra nazione.
    Quindi, se da un lato è giustamente prevista la salvaguardia degli immobili storici (e non intendo solo monumentali, ma in genere tutti quelli meritevoli di schedatura), dall’altra è altresì tanto importante procedere alla salvaguardia del paesaggio, che necessariamente implica la riqualificazione di quei contesti ove si ritrovano volumi sparsi e più o meno scomposti, superfetazioni, ed in genere opere incongrue. Non credo assolutamente che lo spirito del legislatore sia quello di mantenere “obrobri edilizi” e tanto meno “mini edificazione diffusa” al fine della salvaguardia di un paesaggio vincolato.
    In tal senso, ritengo sia oggi opportuno ragionare nelle aree vincolate, in termini di “parziale demo-ricostruzione”, cioè, il “non radere tutto al suolo” ma mantenere alcune parti degli edifici esistenti, anche se marginali, con le classiche tecniche da sempre impiegate negli interventi di ristrutturazione (consolidamenti parziali, sottofondazioni, cuci-scuci,…).
    Il mantenimento di alcune parti degli edifici (e non necessariamente l’edificio principale) potrebbe ricondurre l’intervento complessivo al concetto di ristrutturazione, con possibilità quindi di modifica di sagoma, prospetti e forometrie anche in zona vincolata. Ribadisco, purchè non ci sia una totale demolizione a zero (tabula rasa), degli immobili, almeno in questo periodo transitorio; ritengo infatti che la norma modificata obbliga alla ricostruzione fedele (ina rea vincolata) solo in caso di completa demolizione e ricostruzione.

    A tutte le figure convolte, a mio giudizio, compete l’assunzione delle giuste e proprie responsabilità, e nessuno deve sottrarsi ai propri ruoli:
    – i tecnici progettisti devono pensare e progettare l’intervento con un effettivo mantenimento di parte delle strutture (no importa quante e non in modo aleatorio), descrivendo le attività messe in campo per garantire il conseguimento del risultato;
    – i committenti devono sforzarsi e finanziare i maggiori oneri costruttivi conseguenti;
    – i tecnici comunali, chiamati alla valutazione dei progetti, consapevoli del particolare mutamento normativo in corso, non devono sottrarsi al loro primario ruolo di tutela del territorio locale operando per il migliore risultato conseguibile.

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  2. Mirko z says:

    Condivido linea Pigato. Recentemente ho posto molti quesiti operativi a sopr.pd e ho varie risp diverse da sopr.ve. Mi è pure stato riferito che in materia paesaggistica, a livello normativo , è necessario porre i quesiti alla regione in qualità di ente delegante,e non.alle soprint quale organo periferico del minist

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  3. Michela Pigato says:

    Penso che, in attesa di uno sperato chiarimento, questa sia l’unica lettura possibile da dare alla lettera d) dell’articolo 3. La ristrutturazione non necessariamente comporta la totale demo-ricostruzione dell’edificio; ritengo che solo in quest’ultimo caso di demo-ricostruzione totale dell’edificio operi il divieto di modifica di sagoma e prospetti.

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  4. Anonimo says:

    Si può togliere ogni dubbio facendo un quesito a Venezia, io nel merito avevo chiesto alla Provincia di Padova, che ha le delega su alcuni Comuni sotto l’aspetto paesaggistico, non ha mai risposto; a mio avviso perchè la risposta non poteva essere diversa da quella che dice MIRKO Z.

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  5. Mirko z says:

    Io applico lettura in maniera estensiva..tutela è tutto..parte seconda e terza..che non ci vengano poi a dire che abbiamo ricondotto a ristrutturazione interventi che non lo erano..con tanto di deroghe a distanze ecc ecc e sgravi correlati.

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  6. Anonimo says:

    infatti ritengo indispensabile un chiarimento in merito, anche magari con una circolare esplicativa

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  7. stefano anzanello says:

    A fronte dell’incompetenza del legislatore e della manifesta illogicità della normativa (né la citata circolare avvalora l’interpretazione di Comuni e urbanisti), la soluzione potrebbe trovarsi nella demo-ricostruzione “parziale” in modo da non ricadere nella casistica in parola, ma nell’originale definizione di ristrutturazione, tuttora contenuta al primo periodo della lettera d) – “insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente” – e quindi anche modificando in parte sagoma, sedime e prospetti ?

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