Opere abusive soggette a SCIA
Il TAR Veneto ha affermato che anche le opere soggette al regime della DIA/SCIA sono soggette a rimozione qualora non conformi agli strumenti urbanistici. Infatti, in presenza di abusivismo edilizio, ai sensi degli artt. 22 e 37, co. 1 d.P.R. 380/2001, l’applicabilità della sanzione pecuniaria è limitata ai soli interventi astrattamente realizzabili previa denuncia d’inizio attività che siano, altresì, conformi agli strumenti urbanistici vigenti; invece, laddove manchino i presupposti per l’intervento, come nel caso in cui l’opera sia stata posta in essere in violazione del regolamento edilizio, il Comune può irrogare l’ordinanza di demolizione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Buongiorno Avvocato, ho ricevuto da parte del Comune l’obbligo di demolizione entro 90 giorni delle opere eseguite senza permesso a costruire, cosa devo presentare al Comune?
Buongiorno. Per demolire non serve un titolo. Basta l’ordinanza del Comune.
Grazie Avvocato – vuol dire che l’art. 37 c. 1 del 380 non si applica mai visto che sono sempre opere non conformi; per cui si sana sempre con il c. 4 nel caso di doppia conformità – La norma di cui all’art 37 c. 1 era intesa quale “fiscalizzazione” un tempo.
Il fatto che il comune” può irrogare l’ordinanza di demolizione.”, innesca una discrezionalità nella valutazione, nel senso che è legittimo emettere l’ordinanda di demolizione, ma nel caso citato prima della recinzione, se viene dato il parere dei vigili urbani, la recinzione rimane sul posto, e si paga LA SANZIONE PECUNIARIA.
Buongiorno,
la sentenza deve essere più correttamente intesa nel senso che, ove l’intervento non sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti, il Comune ha il potere-dovere di irrogare l’ordinanza di rimessione in pristino, anzi per così dire ha un vero e proprio dovere di irrogarla.
Anche in violazione al codice della strada in caso in caso che venga realizzata una recinzione in violazione alla distanza tipo < a metri 3,00-
Benissimo, ora non ci sono più dubbi. Si è consolidato il principio per il quale:
7.1.(….). L’obbligo di adeguamento, imposto dall’art. 59 del regolamento comunale non è condizionato, come detto, dalla natura dell’intervento e non richiede che ne sia accertata l’abusività per carenza di titolo abilitativo. In ogni caso, anche le opere soggette al regime della D.I.A. o della S.C.I.A. sono soggette a rimozione qualora non conformi agli strumenti urbanistici. Infatti, “atteso che in presenza di abusivismo edilizio, ai sensi degli artt. 22 e 37, comma 1, d.p.r. n. 380/2001 (t.u. edilizia), l’applicabilità della sanzione pecuniaria è limitata ai soli interventi astrattamente realizzabili previa denuncia d’inizio attività che siano, altresì, conformi agli strumenti urbanistici vigenti, laddove manchino i presupposti per l’intervento, come, per l’appunto, nel caso in cui l’opera sia stata posta in essere in violazione del regolamento edilizio, è legittima l’ordinanza di demolizione” (cfr. Cons. St, sez. VI, 09 novembre 2023, n. 9635).
Chiarissimo.
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