Opere minimali in area paesaggistica

27 Ago 2025
27 Agosto 2025

Il TAR Napoli ha annullato il provvedimento di un Comune che ordinava la rimessione in pristino ex art. 31 d.P.R. 380/2001 degli interventi di chiusura di un vano finestra e di pavimentazione in porfido, eseguiti sine titulo in un immobile in area paesaggistica.

La chiusura della porta-finestra è stata sussunta nell’ipotesi A2 dell’allegato al d.P.R. 31/2017, con esclusione dall’autorizzazione paesaggistica (“interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti …”).

L’intervento di pavimentazione del piazzale antistante il primo piano del fabbricato si poteva eseguire in attività edilizia libera ex art. 6, co. 1, lett. e-ter d.P.R. 380/2001 (“le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati”).

Il Comune avrebbe dovuto svolgere un maggiore sforzo esplicativo al fine di lasciar trasparire le ragioni per cui ha inteso qualificare detti interventi alla stregua di nuove opere realizzate in assenza di titolo, in totale difformità o con variazioni essenziali ai sensi dell’art. 31 T.U. edilizia, nonostante fosse del tutto plausibile l’esclusione del rilievo paesaggistico degli interventi in questione e, dunque, fosse preclusa l’applicazione del regime sanzionatorio più rigoroso (viceversa ammessa ai sensi dell’art. 27 T.U. cit. in tutti i casi di opere realizzate in violazione delle prescrizioni di tutela in area vincolata, nella specie, per quanto esposto, non ricorrenti in considerazione della loro portata minimale e delle previsioni che ne consentivano l’esclusione).

Il TAR ha infine ritenuto che le opere surriferite fossero qualificabili “al più quali opere di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione edilizia eseguite in assenza di SCIA”.

Post di Alberto Antico – avvocato

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