Per il cambio di destinazione d’uso in deroga al PRG è necessaria la deliberazione del consiglio comunale
Il TAR Pescara ha deciso su un ricorso riguardante il diniego da parte del consiglio comunale di un cambio di destinazione d’uso, in deroga al P.R.G., di alcune unità immobiliari site all’interno di un villaggio turistico, da uso turistico a residenziale.
Secondo la ricorrente, non si sarebbe dovuto pronunciare il Consiglio comunale, atteso che per il disposto combinato dei commi 9 e 11 dell’articolo 5 del d.l. n. 70 del 2011, attuato in Abruzzo con la legge regionale n. 49 del 2012, intervenuta la normativa regionale attuativa non sarebbe più necessario il procedimento di competenza consigliare di cui all’articolo 14 del d.p.r. n. 380 del 2001, di approvazione del progetto in deroga al vigente strumento urbanistico, residuando la competenza di approvazione diretta da parte del dirigente preposto ex articolo 20 comma 7 tuel; in particolare il comma 11 cit. prevedrebbe l’applicabilità dell’articolo 14 tuel “solo” sino all’entrata in vigore della normativa regionale e il legislatore regionale con la legge n. 49 del 2012 non avrebbe effettuato alcun richiamo all’articolo 14 cit. vale a dire alla procedura di competenza consigliare del cd. permesso in deroga al piano regolatore.
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