Il 60% dei seggi spettanti alla coalizione del sindaco vincente su 24 è 15 e non 14
L’art. 73, comma 10, del D. Lgs. n. 267 del 2000, secondo periodo, stabilisce che, “qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi”.
Il TAR Milano interpreta questa disp0sizione, chiarendo che il 60% di 24 consiglieri è 15 e non 14.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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