Per stabilire se un’opera sia precaria non si guarda alla sua struttura, ma alla sua funzione
L’art. 3 del T.U. n. 380/2001, nel fornire una indicazione esemplificativa, tra l’altro, di cosa debba intendersi per “interventi di nuova costruzione”, ricomprende in tale categoria, alla lettera e.5), “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere [...] che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee...”.
Il TAR sottolinea che, per individuare le esigenze temporanee e la natura precaria di un’opera, si deve seguire “non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale”, per cui un’opera se è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie, anche quando le opere sono state realizzate con materiali facilmente amovibili (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1291 del 1°aprile 2016).
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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