Permesso di costruire decaduto e restituzione degli oneri versati
Il T.A.R. ricorda che la decadenza del titolo edilizio comporta il diritto, per il richiedente, di ottenere la restituzione degli oneri già versati. Ciò vale anche in caso di rinuncia al titolo.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Mancata esecuzione totale dell’opera
Una chiara risposta è stata ribadita nella sentenza TAR Pescara n. 219/2022, ma anche dalla costante giurisprudenza (Consiglio di Stato n. 4633/2021, n. 1475/2018), di cui si riprende il passaggio centrale:
Nel caso in cui il privato rinunci o non utilizzi il titolo edilizio o lo stesso sia decaduto, sorge in capo alla Pubblica Amministrazione, anche ai sensi dell’art. 2033 c.c. o, comunque, dell’art. 2041 c.c., l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione oltre interessi legali e senza rivalutazione monetaria e, conseguentemente, il diritto del privato a pretenderne la restituzione. Ciò in quanto il contributo concessorio, è strettamente connesso all’attività di trasformazione del territorio e, quindi, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo della causa dell’originaria obbligazione di dare, cosicché l’importo versato va restituito.
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