Permesso di Costruire e mancato completamento delle opere assentite
Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 15 T.U. edilizia: decorso il termine di efficacia del Permesso di Costruire, esso decade di diritto per la sola parte non eseguita, ma il completamento delle opere in un termine successivo potrà essere assentito con un nuovo PdC. I due titoli edilizi rimangono autonomi e la tempestività del loro eventuale annullamento in autotutela deve essere valutata prendendo a riferimento la data di rilascio di ciascuno di essi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Sentenza interessante. Conclusione: lo stato di fatto non corrispondente allo stato legittimo dell’immobile, non rilevato in fase tecnico istruttoria, non costituisce “falsa rappresentazione della realtà” e non giustifica provvedimento di annullamento in autotutela oltre il termine dei 18 mesi. Interessante (e, direi, anche condivisibile …). Grazie
Nel presupposto che siano entrambi illegitimi immagino, se nel frattempo è cambiata la norma e la parte da completare sia legittima, che succede??? Visto che i due titoli rimangono autonomi
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