Pertinenze civilistiche e loro principii
Il TAR Veneto ribadisce che la pertinenza, da un punto di vista civilistico, è identificabile se sono presenti contemporaneamente l’elemento oggettivo dell’obiettiva destinazione del bene accessorio ad un rapporto funzionale con quello principale, e quello soggettivo dell’effettiva volontà di destinarlo al servizio o all’ornamento.
Inoltre, tale destinazione può derivare dall’oggettiva natura dei beni, o da una volontà del proprietario della cosa principale; e tale volontà non necessita di essere esplicitata in forme particolari o solenni.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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