Lite temeraria nel processo amministrativo
Il Consiglio di Stato ha offerto utili principi a proposito della sanzione per lite temeraria ex art. 26, co. 2 c.p.a.
Nel caso di ricorso collettivo, che il G.A. giudichi temerario, i rapporti processuali restano distinti e per così dire “paralleli”, di talché la misura della sanzione deve riferirsi a ciascuna “parte soccombente” (e quindi, sarà applicata a ciascun ricorrente).
Trattandosi di una sanzione pecuniaria, trova applicazione il principio generale sancito dall’art. 5 l. 689/1981 secondo cui, quando più persone concorrono nella medesima violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa prevista, non potendosi configurare una situazione di solidarietà.
Post di Alberto Antico – avvocato
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