Platee cementizie
Il TAR Veneto ha evidenziato che una platea in cemento, di all’incirca 185 mq, comporta la trasformazione permanente dello stato dei luoghi, necessita di apposito titolo edilizio (permesso di costruire) e, se realizzato in zona di vincolo paesaggistico, di idonea previa autorizzazione, non essendo possibile ricorrere al procedimento ex post.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Consiglio di Stato con la sentenza del 10 settembre 2025, n. 7271.
Giurisprudenza consolidata: secondo cui la realizzazione di una platea in calcestruzzo, anche se funzionale ad opere sportive, costituisce nuova costruzione, in quanto modifica in modo irreversibile la morfologia del terreno.
La società aveva prodotto documenti autorizzativi e un certificato di collaudo che non menzionavano alcuna platea. In appello erano state depositate anche prove di carotaggio, indispensabili ai fini del giudizio, che dimostravano l’assenza del calcestruzzo. Il TAR non aveva tenuto conto degli elementi di segno contrario forniti dalla difesa, limitandosi a confermare il provvedimento comunale.
Il Consiglio di Stato ha invece valorizzato queste evidenze, stabilendo che la trasformazione del campo da tennis in padel:
Non costituisce nuova costruzione in assenza di platea in calcestruzzo;
rientra in un intervento di sostituzione del manto, assimilabile agli interventi minori di manutenzione e pavimentazione;
Non richiede permesso di costruire né autorizzazione paesaggistica.
Non ogni trasformazione di impianti sportivi integra una nuova costruzione: il discrimine è la presenza di opere permanenti in calcestruzzo;
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!