Procedimento di rilascio del permesso di costruire e sospensioni dei termini dettate dalla normativa sul Covid-19
Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 103, co. 1 d.l. 18/2020, come convertito dalla l. 27/2020, ha previsto che, ai fini del computo dei termini relativi ai procedimenti amministrativi pendenti al 23 febbraio 2020, non si tenga conto del periodo compreso tra detta data e il 15 aprile 2020, termine prorogato al 15 maggio dall’art. 37 d.l. 23/2020, come convertito dalla l. 40/2020. Tale sospensione, tuttavia, non ha comportato un arresto totale dell’attività amministrativa, ma solo un differimento nella scadenza dei termini procedimentali.
Nel caso di specie, la domanda di PdC risaliva al 30 marzo 2019; la richiesta di integrazione documentale – rimasta inevasa – era formulata il 16 aprile 2020 (cioè 383 giorni dopo); il preavviso di rigetto era datato 10 maggio 2021 (i.e. successivo di 772 giorni rispetto al deposito dell’istanza); il diniego era disposto il 29 giugno 2021 (822 giorni dopo il suo avvio).
La sospensione dei termini de quibus per un totale di 29 giorni (dal 16 aprile 2020, data di invio della richiesta istruttoria, sino al 15 maggio 2020) non produceva alcun effetto viziante rispetto alla legittimità dell’atto impugnato.
Dopo la negativa chiusura del procedimento, il Comune non poteva certo ammettere alcuna documentazione integrativa depositata tardivamente, non esistendo nell’ordinamento alcun istituto codificato o prassi seguita dagli uffici, che il ricorrente chiamava “coda” (sic), in cui valorizzarla per riaprire una vicenda ormai definita.
Post di Alberto Antico – avvocato
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L’art. 103, co. 2, del D.L. 18/2020 (Cura Italia), collegato alla fine dello stato di emergenza, ha prorogato la validità di certificati, permessi, concessioni e titoli abilitativi in scadenza. Con la fine dello stato di emergenza al 31/03/2022, la proroga massima è stata fissata al 29 giugno 2022 (90 giorni successivi).
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