Proposta di un Testo Unico regionale sul Governo del Territorio – PDL n. 244

23 Gen 2024
23 Gennaio 2024

Con il comunicato n. 24 del 10.01.2024 la Regione Veneto ha reso noto che la Giunta regionale ha approvato il disegno di legge in materia di Governo del Territorio, di contenimento del consumo di suolo, di rigenerazione e riqualificazione, di Edilizia e di Paesaggio, relativo al nuovo Testo Unico denominato “VENETO TERRITORIO SOSTENIBILE”.

Il disegno di legge deve ora essere sottoposto all'esame del Consiglio Regionale per la sua approvazione.

comunicato 24 del 10 01 2024

Pubblichiamo il testo del PDL n. 244, il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale (DGR 1/DDL del 9 gennaio 2023), presentato alla Presidenza del Consiglio il 10 gennaio 2023

PDL 244 2159120_2159721_

Arch. Giancarlo Ghinello

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34 replies
  1. Anonimo says:

    Art. 107 comma 4 – piscine in zona agricola, ammesse per le attività agrituristiche. Richiama, con modifiche, l’attuale art. 44 comma 5 bis della l.r. 11/2004, comma introdotto dalla l.r. 4/2008. Sembrano esserci però contraddittorietà tra quanto precisato nella circolare regionale n. 2 del 2009 – circolare che spiega le motivazioni che hanno determinato l’inserimento del comma – e quanto previsto dal comma 5 bis dell’art. 44 della l.r. 11/2004 e riproposto, con modifiche, dal comma 4 dell’art. 107 del nuovo Pdl. La circolare, nello spiegare le motivazioni che hanno portato all’inserimento del nuovo comma 5 bis, dice che l’esigenza deriva dalla necessità di estendere la possibilità di realizzare piscine in zona agricola – prima limitata alle piscine accessorie e pertinenziali alle residenze – anche alle attività di cui al comma 5 bis (agriturismo, ecc.), senza dover ricorrere al piano aziendale. In realtà, per come è formulata la norma attualmente [comma 5 bis dell’art. 44 della l.r. 11/2004] e per come proposta nel Pdl [art. 107 comma 4 del Pdl 244], viene esclusa la possibilità di realizzare piscine in zona agricola accessorie alla residenza. Sarebbe utile chiarire questo punto nella nuova legge: è possibile o no realizzare le piscine in zona agricola quali costruzioni accessorie/pertinenziali all’abitazione? Grazie

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  2. Anonimo says:

    nota all’art. Art. 75 – Interventi in zona agricola.
    Eliminata la let. c-
    c) in deroga ai soli parametri edilizi di superficie e volume.
    COSA VUOL DIRE???spero che non voglia dire che ora si possa derogare a quanto sotto riportato:

    -Caratteri degli interventi
    Nell’ambito della zona agricola, i nuovi interventi edilizi, le trasformazioni e gli ampliamenti
    degli edifici esistenti, dovranno essere condotti con caratteristiche costruttive, tipologiche e
    formali coerenti con la tradizione locale, sulla scorta dei seguenti indirizzi:
    – rispettare l’ambiente agricolo ed, in particolare, i caratteri dell’edilizia tradizionale
    ricercando la coerenza con la tipologia delle preesistenze rurali del luogo;
    – escludere, di norma, le tipologie e le strutture estranee all’ambiente rurale;
    – rispettare le visuali di interesse storico ambientale.

    Rispondi
  3. Anonimo says:

    FINALE

    ART. 112 – Riutilizzo di strutture in zona agricola per finalità di locazione turistica o per finalità di classificazione come dipendenza di albergo diffuso.
    Rispetto al c. 1 art. 44-bis della lr n. 11/2001, non si parla più di ……. strutture agricolo-produttive…… ma di…… costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola …………. ora individuati dal PI e non più dalla Giunta Regionale.

    Il c. 2- è tutto rivisto, ora è il PI che disciplina, mediante schede normative e di analisi riferite a ciascun edificio individuato.
    Questo vuol dire, intanto che sono schede diverse rispetto a quelle da individuare all’art. 113 c. 6 , e che senza questa individuazione iniziale di strutture nel PI (immagino su istanza di soggetti privati), poi da come si evince al c. 3 , la Regione non può rilasciare l’autorizzazione per l’ esercizio dell’attività.
    Mi pare ci sia uno stravolgimento rispetto a quello che si fa ora, nel senso che occorre una variante al PI (cosa che a quanto pare doveva avvenire anche prima, ex c. 3) per individuare tali strutture e in presenza dei requisiti di cui alle lett. a) a d). Non si parla se comporta cambio di destinazione d’uso dell’edificio (ex c. 4) e tante altre cose che ora non sono più presenti, rispetto all’ex art. 44-bis

    Art. 113- Vincoli. (LR n. 11/2004, art. 45)

    c- 3 La demolizione parziale o totale delle abitazioni riduce o elimina il vincolo di non edificazione di cui ai commi 1 e 2

    – sparisce l’ex c. 4 della lr. n.11/2004:
    4. Le abitazioni e gli edifici destinati a strutture agricolo produttive determinano un vincolo di destinazione d’ uso fino alla eventuale variazione del piano degli interventi (PI).

    al c. 3 sparisce la frase citata nell’ex c. 5 dell’art. 45 -….. o delle strutture agricolo-produttive….,
    Vuol dire che non fanno più vincolo in partenza.

    – aggiunto il c. 5 :
    5. È vietata la modifica della destinazione d’uso delle abitazioni e degli edifici destinati a strutture agricolo-produttive fino alla eventuale variazione del PI.
    -aggiunto il c. 6 :
    6. Il PI stabilisce le destinazioni d’uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lett. e). Ma questo già si fa.. penso sia stato inserito in questo articolo, ma era già presente nel PAT e nel PI.

    Art. 114 – Contenuti. (LR n. 11/2004, art. 45 bis)
    – sparisce dal testo …e finalità…..-
    – sparisce la parte iniziale dell’ex art. 45 bis:
    1. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione…

    Art. 116 – Competenze dei comuni. (LR n. 11/2004, art. 45 quater)
    i commi 2 e 3 prevedono una differenziazione tra i comuni con popolazione superiore o inferiore a 10.000 abitanti, e non dotati di strutture tecniche differenziate per la valutazione paesaggistica e per la verifica edilizio-urbanistica; per i primi è prevista una forma di convenzione con la provincia, mentre i secondi svolge la funzione direttamente alla provincia.
    Tutto questo oggi avviene con decreto da parte del Dirigente Regionale, che toglie o da le deleghe ai comuni o alla provincia; PER QUESTA ULTIMA, SENZA PRIMA AVERE VALUTATO I CARICHI DI LAVORO DELLA PROVINCIA; IN QUESTO MODO SI TENTA DI PORRE RIMEDIO, per quelli convenzionati solo però.

    Art. 123 – Disposizioni transitorie.
    Fatto salvo quanto detto nei vari commi, e che non si entra nel merito,
    si osserva che ci vorrebbe un comma, come avviene all’art.17 c. 2 della lr n. 14/2019,che dice:

    2. I comuni dotati di un PAT, già approvato alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano alle disposizioni della presente legge, e mantengono la propria disciplina fino all’approvazione di una nuova variante al PAT e piano degli interventi .

    Rispondi
  4. Anonimo says:

    Si prende spunto dal post del 20 febbraio pubblicato, per dire:

    Il nuovo testo unico che riproduce e raccoglie le norme esistenti in precedenti testi regionali, queste ultime possono considerarsi abrogate se non contenute nel nuovo testo unico. La domanda è: trattasi di mera modifica o di legge ex novo ???

    Rispondi
  5. Anonimo says:

    Per correttezza ci sarebbe un errore all’
    Art. 110 – Impianti agro-industriali. (LR 11/2004, art. 44 e LR 30/2010, art. 5)

    2. Il PI disciplina gli insediamenti agro-industriali ubicati in zona impropria, ivi compresi quelli dismessi. L’ampliamento degli impianti agro-industriali legittimamente esistenti in zona agricola può essere autorizzato con le procedure di cui agli articoli 28, 29 e 30; in tal caso, l’eventuale contributo straordinario dovuto ai sensi dell’articolo 99 può essere ridotto dal comune fino al 50 per cento. Sono comunque sempre consentiti per tali edifici gli interventi previsti dall’articolo 3-bis del DPR n. 380 del 2001.

    L’errore sarebbe che la ex lr. n.55/2012 si applica in zona agricola e non anche in zona impropria, e su queste si demanda al PI. Le zone improprie sono quelle diverse dalle zone D industriali e le zone agricole. (per capire le zone improprie possono essere anche nei centri abitati)

    Per il resto rimane il fatto che questi ampliamenti non fanno “consumo di suolo”, come pure non si tiene conto della – Tutela del territorio agricolo nel Piano Regolatore Comunale- ex art. 43 lr n. 11/2004. .

    Rispondi
  6. Anonimo says:

    ART. 106 –
    aggiunto il c. 5 : (ex art. 7bis)
    5. Le società e le cooperative agricole, di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti derivanti dalle aziende dei soci, possono realizzare in zona agricola, impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e assimilate in deroga al comma 2.
    – c.6 – fa riferimento :…….. di cui all’articolo 66, comma 1, lettera d), n. 2,…….che a sua volta richiama l’art. 106-c. 5; ma sarebbe errato, in quanto è il c.6.

    ART. 107 –
    al c. 1 che sarebbe l’ex c. 5 della lr n. 11/2004, non si cita … ai sensi dell’art. 43 , che sarebbe : Art. 43 – Tutela del territorio agricolo nel Piano Regolatore Comunale.
    – ora di tutela si fa riferimento al c.2 :………… delle disposizioni di tutela…… ma quali sono???

    – sempre al c. 2 è ammessa la demo / ricostruzione.

    Non è chiarito se si possa utilizzare la ex “Veneto 2050”, art. 6 – dopo avere esaurito gli 800m³.

    Al c. 3 si dice: ………….., purché non abbiano già usufruito di tale facoltà in applicazione delle precedenti disposizioni regionali che ammettevano il medesimo ampliamento……
    Quando bisogna andare indietro??? immagino anche prima della lr n – 24/85
    – il limite che ora si cita alla fine del comma 3 – prima era di 1.200m³ non di 800m³-

    c. 4- si dice :……… nonché da parte delle altre attività ricettive che si possono svolgere in zona agricola secondo la vigente normativa…….. prima era scritto: ……..da parte delle attività ricettive a conduzione familiare – bed & breakfast, delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, nonché delle attività ricettive in residenze rurali, di cui rispettivamente alle lettere c), d) e f) del comma 1 dell’articolo 25 della leggere regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.

    – manca sempre o meglio si cita sempre secondo la normativa vigente, senza dire quale essa sia, manca sempre una completezza-

    comma.7 – si cita come avviene in tutto il testo:……secondo le caratteristiche tecnico-costruttive stabilite dalla Giunta regionale.

    Per completezza la Regione ha deliberato:

    DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1222 del 07 settembre 2021
    Individuazione delle caratteristiche tecnico-costruttive di box e recinzioni per il ricovero di equidi in zona agricola.
    Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 5 quinquies.

    ART. 108 – Art. 108 – Serre fisse e mobili. (LR 11/2004, art. 44 e LR 30/2010, art. 5)

    anche qui è previsto al c. 3
    3. La Giunta regionale definisce le caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento.

    Ma rispetto alla delibera sotto riportata???

    DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 315 del 11 marzo 2014
    Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 6 bis. Serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente. Individuazione delle caratteristiche costruttive e delle condizioni da rispettare per la loro installazione.

    Immagino di si, perché al c. 1 per le serre fisse, si rimanda al rispetto delle modalità costruttive individuate dal PI ai sensi dell’articolo 45, comma 2 lettera f), che a sua volta rimanda all’art. 108 c, 3.
    O meglio secondo quanto previsto dall’art. 123 c. 2 – per le parti compatibili trovano applicazione i provvedimenti già approvati.

    Ora appare che il limite del 50% di copertura del fondo di proprietà sia anche per le serre fisse volte alla protezione o forzatura delle colture e le serre mobili

    Art. 110 – Impianti agro-industriali. (LR 11/2004, art. 44 e LR 30/2010, art. 5)

    -sembra inserito ex novo il c. 2:

    2. Il PI disciplina gli insediamenti agro-industriali ubicati in zona impropria, ivi compresi quelli dismessi. L’ampliamento degli impianti agro-industriali legittimamente esistenti in zona agricola può essere autorizzato con le procedure di cui agli articoli 28, 29 e 30; in tal caso, l’eventuale contributo straordinario dovuto ai sensi dell’articolo 99 può essere ridotto dal comune fino al 50 per cento. Sono comunque sempre consentiti per tali edifici gli interventi previsti dall’articolo 3-bis del DPR n. 380 del 2001.

    – Per cui ora si applica la ex lr n. 55/2012, agli impianti agro-industriali ubicati in zona impropria ivi compresi quelli dismessi, QUINDI NON PIÙ LEGATI AD UNA ATTIVITÀ ESISTENTE, senza che questi facciano “consumo di suolo”, come pure non si tiene conto della – Tutela del territorio agricolo nel Piano Regolatore Comunale- ex art. 43 lr n. 11/2004. .

    ART. 106 –
    aggiunto il c. 5 : (ex art. 7bis)
    5. Le società e le cooperative agricole, di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti derivanti dalle aziende dei soci, possono realizzare in zona agricola, impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e assimilate in deroga al comma 2.
    – c.6 – fa riferimento :…….. di cui all’articolo 66, comma 1, lettera d), n. 2,…….che a sua volta richiama l’art. 106-c. 5; ma sarebbe errato, in quanto è il c.6.

    ART. 107 –
    al c. 1 che sarebbe l’ex c. 5 della lr n. 11/2004, non si cita … ai sensi dell’art. 43 , che sarebbe : Art. 43 – Tutela del territorio agricolo nel Piano Regolatore Comunale.
    – ora di tutela si fa riferimento al c.2 :………… delle disposizioni di tutela…… ma quali sono???

    – sempre al c. 2 è ammessa la demo / ricostruzione.

    Non è chiarito se si possa utilizzare la ex “Veneto 2050”, art. 6 – dopo avere esaurito gli 800m³.

    Al c. 3 si dice: ………….., purché non abbiano già usufruito di tale facoltà in applicazione delle precedenti disposizioni regionali che ammettevano il medesimo ampliamento……
    Quando bisogna andare indietro??? immagino anche prima della lr n – 24/85
    – il limite che ora si cita alla fine del comma 3 – prima era di 1.200m³ non di 800m³-

    c. 4- si dice :……… nonché da parte delle altre attività ricettive che si possono svolgere in zona agricola secondo la vigente normativa…….. prima era scritto: ……..da parte delle attività ricettive a conduzione familiare – bed & breakfast, delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, nonché delle attività ricettive in residenze rurali, di cui rispettivamente alle lettere c), d) e f) del comma 1 dell’articolo 25 della leggere regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.

    – manca sempre o meglio si cita sempre secondo la normativa vigente, senza dire quale essa sia, manca sempre una completezza-

    comma.7 – si cita come avviene in tutto il testo:……secondo le caratteristiche tecnico-costruttive stabilite dalla Giunta regionale.

    Per completezza la Regione ha deliberato:

    DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1222 del 07 settembre 2021
    Individuazione delle caratteristiche tecnico-costruttive di box e recinzioni per il ricovero di equidi in zona agricola.
    Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 5 quinquies.

    ART. 108 – Art. 108 – Serre fisse e mobili. (LR 11/2004, art. 44 e LR 30/2010, art. 5)

    anche qui è previsto al c. 3
    3. La Giunta regionale definisce le caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento.

    Ma rispetto alla delibera sotto riportata???

    DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 315 del 11 marzo 2014
    Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 6 bis. Serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente. Individuazione delle caratteristiche costruttive e delle condizioni da rispettare per la loro installazione.

    Immagino di si, perché al c. 1 per le serre fisse, si rimanda al rispetto delle modalità costruttive individuate dal PI ai sensi dell’articolo 45, comma 2 lettera f), che a sua volta rimanda all’art. 108 c, 3.
    O meglio secondo quanto previsto dall’art. 123 c. 2 – per le parti compatibili trovano applicazione i provvedimenti già approvati.

    Ora appare che il limite del 50% di copertura del fondo di proprietà sia anche per le serre fisse volte alla protezione o forzatura delle colture e le serre mobili

    Art. 110 – Impianti agro-industriali. (LR 11/2004, art. 44 e LR 30/2010, art. 5)

    -appare inserito ex novo il c. 2:

    2. Il PI disciplina gli insediamenti agro-industriali ubicati in zona impropria, ivi compresi quelli dismessi. L’ampliamento degli impianti agro-industriali legittimamente esistenti in zona agricola può essere autorizzato con le procedure di cui agli articoli 28, 29 e 30; in tal caso, l’eventuale contributo straordinario dovuto ai sensi dell’articolo 99 può essere ridotto dal comune fino al 50 per cento. Sono comunque sempre consentiti per tali edifici gli interventi previsti dall’articolo 3-bis del DPR n. 380 del 2001.

    – Per cui ora si applica la ex lr n. 55/2012, agli impianti agro-industriali ubicati in zona impropria ivi compresi quelli dismessi, QUINDI NON PIÙ LEGATI AD UNA ATTIVITÀ ESISTENTE, senza che questi facciano “consumo di suolo”, come pure non si tiene conto della – Tutela del territorio agricolo nel Piano Regolatore Comunale- ex art. 43 lr n. 11/2004. .

    ART. 106 –
    aggiunto il c. 5 : (ex art. 7bis)
    5. Le società e le cooperative agricole, di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti derivanti dalle aziende dei soci, possono realizzare in zona agricola, impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e assimilate in deroga al comma 2.
    – c.6 – fa riferimento :…….. di cui all’articolo 66, comma 1, lettera d), n. 2,…….che a sua volta richiama l’art. 106-c. 5; ma sarebbe errato, in quanto è il c.6.

    ART. 107 –
    al c. 1 che sarebbe l’ex c. 5 della lr n. 11/2004, non si cita … ai sensi dell’art. 43 , che sarebbe : Art. 43 – Tutela del territorio agricolo nel Piano Regolatore Comunale.
    – ora di tutela si fa riferimento al c.2 :………… delle disposizioni di tutela…… ma quali sono???

    – sempre al c. 2 è ammessa la demo / ricostruzione.

    Non è chiarito se si possa utilizzare la ex “Veneto 2050”, art. 6 – dopo avere esaurito gli 800m³.

    Al c. 3 si dice: ………….., purché non abbiano già usufruito di tale facoltà in applicazione delle precedenti disposizioni regionali che ammettevano il medesimo ampliamento……
    Quando bisogna andare indietro??? immagino anche prima della lr n – 24/85
    – il limite che ora si cita alla fine del comma 3 – prima era di 1.200m³ non di 800m³-

    c. 4- si dice :……… nonché da parte delle altre attività ricettive che si possono svolgere in zona agricola secondo la vigente normativa…….. prima era scritto: ……..da parte delle attività ricettive a conduzione familiare – bed & breakfast, delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, nonché delle attività ricettive in residenze rurali, di cui rispettivamente alle lettere c), d) e f) del comma 1 dell’articolo 25 della leggere regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.

    – manca sempre o meglio si cita sempre secondo la normativa vigente, senza dire quale essa sia, manca sempre una completezza-

    comma.7 – si cita come avviene in tutto il testo:……secondo le caratteristiche tecnico-costruttive stabilite dalla Giunta regionale.

    Per completezza la Regione ha deliberato:

    DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1222 del 07 settembre 2021
    Individuazione delle caratteristiche tecnico-costruttive di box e recinzioni per il ricovero di equidi in zona agricola.
    Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 5 quinquies.

    ART. 108 – Art. 108 – Serre fisse e mobili. (LR 11/2004, art. 44 e LR 30/2010, art. 5)

    anche qui è previsto al c. 3
    3. La Giunta regionale definisce le caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento.

    Ma rispetto alla delibera sotto riportata???

    DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 315 del 11 marzo 2014
    Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 6 bis. Serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente. Individuazione delle caratteristiche costruttive e delle condizioni da rispettare per la loro installazione.

    Immagino di si, perché al c. 1 per le serre fisse, si rimanda al rispetto delle modalità costruttive individuate dal PI ai sensi dell’articolo 45, comma 2 lettera f), che a sua volta rimanda all’art. 108 c, 3.
    O meglio secondo quanto previsto dall’art. 123 c. 2 – per le parti compatibili trovano applicazione i provvedimenti già approvati.

    Ora appare che il limite del 50% di copertura del fondo di proprietà sia anche per le serre fisse volte alla protezione o forzatura delle colture e le serre mobili

    Art. 110 – Impianti agro-industriali. (LR 11/2004, art. 44 e LR 30/2010, art. 5)

    -appare inserito ex novo il c. 2:

    2. Il PI disciplina gli insediamenti agro-industriali ubicati in zona impropria, ivi compresi quelli dismessi. L’ampliamento degli impianti agro-industriali legittimamente esistenti in zona agricola può essere autorizzato con le procedure di cui agli articoli 28, 29 e 30; in tal caso, l’eventuale contributo straordinario dovuto ai sensi dell’articolo 99 può essere ridotto dal comune fino al 50 per cento. Sono comunque sempre consentiti per tali edifici gli interventi previsti dall’articolo 3-bis del DPR n. 380 del 2001.

    – Per cui ora si applica la ex lr n. 55/2012, agli impianti agro-industriali ubicati in zona impropria ivi compresi quelli dismessi, QUINDI NON PIÙ LEGATI AD UNA ATTIVITÀ ESISTENTE, senza che questi facciano “consumo di suolo”, come pure non si tiene conto della – Tutela del territorio agricolo nel Piano Regolatore Comunale- ex art. 43 lr n. 11/2004. .

    Rispondi
  7. Anonimo says:

    – Art. 101 – Interventi eseguiti in variazione essenziale o in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla relativa istanza. (LR 61/85, art.92)

    In premessa si fa notare che rispetto all’ex art. 92, nel titolo non appare più – sanzioni amministrative-

    – le variazioni essenziali possono pure essere rispetto ad una scia ex art. 22 comma 2bis del dpr 380/2001, collegata sempre al permesso iniziale. Per capire la variazione essenziale vuol dire che non avevi titolo a fare quell’intervento che è completamente abusivo, e se nel caso siano state anche nel mentre modificate le norme del PI, ci si deve adeguare alle nuove norme per l’intero intervento (questo ultimo per distinguere la variante in corso d’opera e la variante essenziale).

    Si fa riferimento solo l’ex art. 92 (tra parentesi), ma il c.3 dell’art. 101 appunto:
    3. Nei casi previsti dall’articolo 34 del DPR n. 380 del 2001, l’interessato può chiedere di eliminare le opere abusive mediante la loro demolizione nell’ambito della realizzazione di uno degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), del medesimo decreto, a condizione che l’intervento sia conforme agli strumenti urbanistici ed eseguito entro un termine fissato dal comune.

    Ma lo stesso è inserito alla fine dell’ex art. 93 della lr. 61/85, come da lr n. 19-2021- art. 6 (non cassato)

    Il non cassato citato tra parentesi vuol dire che lo stesso ha carattere di incostituzionalità in quanto si permette di fare opere su fabbricati abusivi e la cosa più grave e che non per forza deve essere demolito; perchè se oggi la norma permette di fare gli interventi di cui all’art. 3 comma 1, lettera d), vuol dire che indirettamente lo “sano”, anche in zona con vincoli, si pensi ad un portico che prima non era ammesso farlo, ora la norma permette di chiuderlo, lo si rende legittimo postumo. Non è scritto nella norma che non si possa mettere mano all’esistente abusivo ovvero che non posso recuperarne una parte e demolisco solo quello che realmente oggi la norma non permette di mantenere.

    Nel dettaglio al comma 1, sparisce il richiamo all’ex art. 91, della lr n. 61/85- Art. 91 – (Demolizione immediata e sospensione) .
    Fermi i casi di cui al primo e al secondo comma dell’art. 91, gli interventi esegui ti in assenza di concessione anche tacitamente assentita ovvero in totale difformità ovvero con variazioni essenziali, sono soggetti allo stesso regime sanzionatorio amministrativo.

    -Eliminata la parte alla let. a) che diceva :… e non comporta l’esercizio di attività alberghiera o comunque di attività radicalmente incompatibili con le caratteristiche della zona a causa della loro nocività o rumorosità;

    Per cui ora per …“ l’esercizio di attività alberghiera o comunque di attività radicalmente incompatibili con le caratteristiche della zona a causa della loro nocività o rumorosità”…, non si ha più mutamento essenziale.

    Alla let. b) in cui si dice : ….. con esclusione delle variazioni che incidono solo sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici … – ci sarebbe da verificare se ora queste esclusioni sono compatibili con le definizioni uniformi dei REC (ex RET) comunali.

    Alla let. d) si dice….
    d) che comportino una ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera f), del DPR n. 380 del 2001, immagino si voglia dire rispetto al progetto iniziale.

    poi sempre la stessa let. d) dice …….ovvero una ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. c), in luogo della ristrutturazione edilizia assentita ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lett. c) del citato DPR;
    che sarebbe: c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c).
    Non so se sia corretto dire… ristrutturazione edilizia assentita ai sensi dell’art. 22 ….

    Art. 103 – Annullamento dei titoli edilizi. (LR 11 del 2004, art. 30)
    1. Entro due anni dalla loro entrata in vigore, i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi possono essere annullati dalla Provincia o dalla Città metropolitana di Venezia. Decorso il termine di cui al periodo precedente, e comunque entro dieci anni dalla formazione del titolo edilizio, l’annullamento può essere disposto dalle stesse autorità se ricorrono specifiche ragioni di pubblico interesse .

    Appare modificato solo questo comma 1- l’annullamento ora può avvenire entro 10 anni dalla formazione del titolo edilizio.

    Art. 104 – Condizioni e limiti di applicazione. (LR n. 51/2019, artt. 1 e 2)

    al comma 4- parte seconda, che sarebbe l’ex c. 3 della lr n. 51/2019- sparisce la parte che diceva:
    3. ……….. per gli edifici soggetti a tutela ai sensi degli articoli 13 e 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”

    – per cui visto che ce traccia degli art. 13 e 17 della lr n. 11/2004, ora artt. 18 e 24 (contenuti del PAT e del PI) in questa legge, si fa a meno di citarli, per cui anche sugli immobili tutelati ora si applica l’art. 104 sul recupero dei sottotetti –

    Si nota che ora è scritto : Fatte salve le diverse previsioni del piano regolatore comunale per gli edifici soggetti a tutela ai sensi della parte seconda del Codice del paesaggio– non so se il PRC lo possa fare.

    – La “veneto 2050” non premette di recuperare sottotetti su immobili vincolati/ tutelati..

    Quello che è stato fatto non è altro che ora quei fabbricati vincolati dal Pat e dal Pi, con i gradi di protezione, e che con grado 1 si possono fare interventi fino al restauro e risanamento conservativo, ora anche quelli si possono recuperare. Avere lasciato solo il titolo II del codice del paesaggio che sono i beni culturali, direi e ci mancherebbe che anche su quelli si possa mettere mano.

    In ultimo, appare difficile sostenere che il volume recuperato eroda il volume eventualmente ancora disponibile in base allo strumento urbanistico, ma ne siamo veramente SICURI???

    Art. 105 – Onerosità. (LR n. 51/2019, art. 3)
    ora il comma1 accorpa gli ex commi 1 e 2 –
    eliminato la parte che al c.2 prevedeva : Gli interventi previsti dal comma 1 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

    Per cui vale il titolo che serve a fare le opere, immagino scia, scia alternativa ex art. 23 o Pdc.

    Rispondi
  8. Anonimo says:

    Art. 94 – Determinazione della quota di contributo commisurata al costo di costruzione. (LR 61/85, art. 83)
    al c, 3 si dice: …..e secondo quanto previsto dalle tabelle di cui al comma 1,

    in verità il comma 1 non parla di nessuna tabella, il richiamo era pertinente nell’ex art. 83 lr n. 61/85 parte seconda che diceva *******e secondo quanto determinato dalle tabelle di cui al comma
    precedente.
    – sempre al c. 3 , si parla ….. permesso di costruire o l’interessato al momento della presentazione della segnalazione di inizio attività alternativa al permesso quantificano……, immagino che valga pure per le Scia ex art. 22 e CILA… ovvero permesso di costruire tacitamente assentito.

    5. Per gli alloggi, la cui costruzione è ammessa dagli strumenti urbanistici in zona artigianale o industriale, valgono i parametri pertinenti alle zone territoriali omogenee di tipo residenziale
    – ora si parla di tipo residenziale – prima era di tipo C-

    al c. 6 – nella parte in cui si dice : ………..calcolato sulla base di una stima analitica dei lavori—- prima si faceva riferimento alla legge n. 10/77, ora bisognerebbe dire: secondo il prezzario della Camera di Commercio / Regione Veneto

    sempre il c.6 –
    Si premette che il costo di costruzione che annualmente i comuni aggiornano con i dati ISTAT, sono fermi ancora ad una base di 250.000 mila lire pari ad euro 129,11, e che la Regione non ha mai aggiornato o meglio la Regione Veneto non ha emanato alcun provvedimento in attuazione dell’articolo 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, salva la legge regionale 1 agosto 2003, n. 16, art. 13- per cui andare a dire che per le ristrutturazione di costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, la stima analitica dei lavori non può superare quello stabilito per gli edifici residenziali di nuova costruzione, appare impropria, ma anche per quelli residenziali direi, visto l’aumento dei costi attuali.

    Art. 95 – Variazione degli oneri di urbanizzazione. (LR 61/85, art. 84)
    al c. 1 si dice : al fine di adeguare l’ammontare del contributo a specifiche situazioni locali. Prima(ex art. 84 lr n. 61/85) era pure scritto: locali individuate in rapporto ai criteri generali di cui al primo comma dell’ar t. 5 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, e agli obiettivi della programmazione regionale.

    -per cui ora come vengono individuate le specifiche situazioni locali, per potere ridurre del 30% gli oneri di urbanizzazione??

    al c. 3 – si dice: ……….rispondano ai requisiti stabiliti dalle leggi di settore, – prima era : rispondano ai requisiti dell’ultimo comma dell’art. 16 della L. 5 agosto 1978, n. 457.
    – per cui ora sono stabiliti dalle leggi di settore, ma quali sono???

    SPARISCE, rispetto all’ex art.. 84, E QUESTO MI APPARE GRAVE SE CORRISPONDE AL VERO, LA PARTE CHE PARLAVA:
    Per le opere destinate ad attività industriali o artigianali, la quota di contributo deve comprendere altresì l’incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento di rifiuti solidi, liquidi, gassosi e quella per la sistemazione ambientale dei luoghi eventualmente alterati dall’insediamento.
    La determinazione dell’incidenza è fatta sulla base delle situazioni locali in relazione anche ai tipi di attività produttiva e va in aggiunta alla quota dovuta ai sensi delle tabelle degli oneri di urbanizzazione per le opere con destinazione d’ uso industriale, artigianale e agricolo, di cui all’art. 82, al netto degli importi relativi alla parte di opere direttamente eseguite dai concessionari .

    Salvo quanto indicato al c. 2 dell’art. 96 (rimando alle tabelle) – in cui si dice pure al c. 2:
    2. Per la determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui all’articolo 93
    -ma l’art. 93 non parla di smaltimento di rifiuti solidi, liquidi, gassosi e di sistemazione ambientale dei luoghi
    Di fatto i comuni non potranno contare su questa entrata , che non è di poco conto. SPERO NON SIA COSI’.

    Art. 96 – Tabelle per gli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, convenzioni tipo, tabelle parametriche e costo teorico base di costruzione per l’edilizia convenzionata. (LR n. 19/2021, art. 11, Titolo V Capo II LR 61/1985, LR n. 4/2015, art. 2)

    In attuazione degli articoli 16 e 18 del DPR n. 380 del 2001 il Consiglio regionale approva:
    a) le tabelle per gli oneri di urbanizzazione e per la quota del costo di costruzione; MAI FATTO

    la Regione Veneto non ha emanato alcun provvedimento in attuazione dell’articolo 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, salva la legge regionale 1 agosto 2003, n. 16, art. 13.

    -il richiamo all’art. 11 della lr n. 19/2021, non è pertinente, non ce traccia nell’art. 96 –

    comma 2 –
    2. Per la determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui all’articolo 93 e fino a una loro modifica con deliberazione del Consiglio regionale, si applicano le tabelle A1, A2, A3 allegate alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” come aggiornate con il provvedimento del Consiglio regionale del Veneto n. 385/92 del 28 maggio 1992.
    – i comuni hanno fatto più volte l’aggiornamento dal 1992 in poi.

    comma.3
    3. Per la determinazione della quota del costo di costruzione di cui all’articolo 93 e fino alla sua modifica con deliberazione del Consiglio regionale, si applica la tabella A4 di cui all’articolo 2 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali”.
    – non è corretto il richiamo all’art. 93 ma è il 94- come già detto in un post l’art. 2 della lr n. 4/2015 è nell’elenco degli articoli abrogati dalla presente legge

    Art. 97 – Scomputo degli oneri di urbanizzazione. (LR n. 61/1985, artt. 84 e 86)

    -non ce traccia dell’ex art. 84 citato tra parentesi

    -al comma 1 si dice tra l’altro:
    …… Lo scomputo totale o parziale è ammesso nei termini previsti dall’articolo 38, comma 12.
    l’art. 38 comma 12 dice:
    12. Il valore delle aree, spazi e opere cedute o vincolate è scomputabile dal contributo di urbanizzazione in sede di rilascio del titolo abilitativo, ammettendo la compensazione anche tra diverse categorie di opere di urbanizzazione e corrispondenti aree e spazi per DT.

    Per cui ora è ammesso la compensazione tra diverse categorie di opere di urbanizzazione, cosa che prima non era ammessa, ma si rimandava alla convenzione.
    Esempio: se prima i costi delle opere di urbanizzazione primaria avevano un valore superiore a quelli tabellari, il valore eccedente non si poteva scomputare con l’importo del tabellare delle secondarie e si pagava tutto per intero, ora pare che si possa fare.
    Non sarei così certo che se non si realizzano opere secondarie si possano scomputare. Ma è scritto così.

    Art. 99 – Disposizioni in materia di contributo straordinario di cui all’articolo 16, comma 4, lettera d-ter DPR 6 giugno 2001, n. 380.
    1) Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 47 in materia di perequazione urbanistica….
    Per cui il contributo straordinario è aggiuntivo sia rispetto al contributo di costruzione sia a quello perequativo??

    -poi ancora: da parte del soggetto attuatore, un contributo straordinario in misura variabile dal 30 al 60%- il dpr 380 parla non inferiore al 50%…. ora come si fa a STABILIRE la misura variabile??? se prima si applicava il 50% che era il minimo, ora devo applicare, se non delibero, il 30%???

    2. La Giunta regionale determina ai sensi dell’articolo 66, comma 1, lett. i) i criteri cui devono attenersi i comuni nella determinazione del contributo straordinario di cui al comma 1.
    – i comuni immagino già tutti hanno deliberato tale valore maggiorato, ma che fine fanno le delibere nella fase transitoria, fino a che la Giunta regionale non determina ai sensi dell’articolo 66, comma 1, lett. i)???

    Art. 100 – Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza. (LR n. 61/1985, art 79 bis)
    su questo articolo 79bis ce una storia, per brevità si parte dal 2015:
    Art. 1- lr n. 4/2015-
    Modifica dell’articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni, e disposizioni attuative e transitorie
    era stato inserito il c.1bis- che in pratica andava a modificare la norma precedente, e che era finalizzata ora la sua installazione… alla presenza di impianti tecnologici che necessitano di accessi frequenti e costanti per la loro manutenzione – in pratica era obbligatorio fare le linee vita solo in questo caso e non sempre-
    il comma 4 bis. Rimandava alle disposizioni di cui al comma 1 bis si applicano successivamente alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento del Consiglio regionale di cui al comma 2.”. – non risulta essere mai stato fatto nulla.

    Successivamente lo stesso art. 79bis è stato sostituito dall’art. 1 della lr n. 29-2019, che a sua volta ancora una volta rimandava la sua attuazione:
    7. Le disposizioni di cui ai commi l, 2 e 3 si applicano successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di Giunta di cui al comma 4 e non sono subordinate all’adeguamento dei regolamenti edilizi comunali.”. – non so che fine abbia fatto.

    -ora è riproposto, sempre in caso di installazione di impianti tecnologici che necessitano di interventi di manutenzione programmata,

    E A SUA VOLTA SI ATTENDE IL PROVVEDIMENTO,
    5. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi al presente articolo e alle istruzioni tecniche contenute nel provvedimento di cui al comma 4, la cui applicazione non è subordinata all’adeguamento dei regolamenti edilizi comunali.

    Rispondi
  9. Anonimo says:

    Art. 89 – Interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (LR n. 14/2017, art 8)
    non si fa riferimento al dpr 380/2001, art. 23-quater – Usi temporanei-
    nel senso che non si dice se sia conforme ai principi di detto articolo.

    L’esempio è il c. 7
    7. Alla scadenza del termine fissato per il riuso temporaneo, il comune verifica il ripristino delle destinazioni e delle funzioni previste dallo strumento urbanistico nei termini stabiliti dalla convenzione. Qualora siano stati stabilmente conseguiti i benefici e raggiunte le finalità di cui al presente articolo, il comune può rendere definitivo il nuovo uso mediante l’approvazione di apposita variante urbanistica con la procedura di cui all’articolo 25, commi da 2 a 8. In tale ipotesi, l’uso temporaneo è prorogato sino all’approvazione della variante urbanistica

    cosa che non prevede l’art. 23-quater del dpr 380/2001, salvo il c. 8, ma che non dice questo.

    Si osserva che l’art. 25 citato sarebbe – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi (PI).
    In genere occorre fare anche una variante al PAT;
    per per cui visto che tranne in zona agricola questi riusi sono ammessi, e visto che non si dice che devono essere all’interno dell AUC, alla fine si smentisce quanto detto al c. 1 , che non fanno consumo di suolo, invece lo fanno e come.

    Art. 90 – Disposizioni e modalità di calcolo per interventi di risparmio energetico. (LR n. 21/1996, art. 1, 2 e 2 bis)
    1. Le deroghe previste dall’articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE” si applicano agli edifici esistenti –

    Di fatto ci si allinea con il D.lgs. n. 102/2014, nel senso che la deroga non vale più per le nuove costruzioni, le nuove costruzione devono già rispettare la norma sul risparmio energetico –

    Osservazione : al comma 2, come anche all’ex art. 2 c. 4 della lr n. 21/1996 si dice:
    …..non possono effettuare riduzioni degli spessori complessivi…..
    COSA VUOL DIRE???

    Art. 91 – Interventi per favorire l’installazione di impianti solari e fotovoltaici e di altri sistemi di captazione delle radiazioni solari.
    Al c. 3 si dice:
    3. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle strutture e degli impianti di cui al comma 1.

    fatto salvo, quanto previsto all’art. 123 c. 2 –
    2. Fino all’approvazione degli atti e dei provvedimenti previsti dalla presente legge continuano a trovare applicazione, per le parti compatibili, quelli approvati in attuazione delle previgenti normative.

    Non si capisce se in questo caso la Giunta deve ancora deliberare rispetto, all’ ALLEGATO A della Dgr n. 2508 del 04 agosto 2009 che tratta le Tettoie e pensiline destinate all’installazione di impianti solari e fotovoltaici, con potenza installata non superiore a 6 kW, possono essere realizzate solo su edifici a destinazione abitativa
    e alla DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1781 del 08 novembre 2011
    Applicazione del comma 3 dell’art. 5 della L.R. n. 14/2009 come modificata ed integrata dalla L.R. 13/2011
    questa ultima tratta le caratteristiche tecniche delle serre bioclimatiche e di altre strutture murarie ai fini della completa applicazione dell’art 5 della L.R. 13/2011 “piano casa”.
    Ex art. 17 c. 5 – lr. n. 14/2019
    5. Per le abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14.
    ATTENZIONE. QUI APPARE ORA CHE SI SIA LIBERALIZZATA LA DATA CHE PRIMA INDICAVA L’EX ART. 5 DELLA LR. 14/2019, per gli edifici esistenti dal 06 aprile 2019, ora non è più indicata nessuna data.

    Per cui si dovrebbe motivare il ricorso alla installazione a tali impianti, in quanto come si dice al c. 1. Non sono computabili ai fini della determinazione della cubatura e della copertura.
    Per capirci tali impianti erano correlati agli ampliamenti degli edifici per potere rispettare i parametri energetici, a seguito degli incrementi volumetrici previsti – ora invece sono indipendenti. La ratio della norma era: dopo tale data, ma già da prima, si aveva l’obbligo di adeguarsi al d.lgs. n. 28//2011 ora d.lgs n. 199/2021

    Il finale sarebbe che tale strutture…., come indicato al c. 2 : .
    2. Le strutture e gli impianti di cui al comma 1…. sono realizzabili anche in zona agricola in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali
    Da notare infine che queste strutture non fanno consumo di suolo.

    Art. 92 – Limiti di distanza tra fabbricati. (LR n. 4/2015, art 8)
    al c. 1 lett.a – sparisce la parte finale che diceva: ……e degli ambiti degli interventi disciplinati puntualmente (parte cassata);

    -inserito il c. 5 , che non è altro che l’ex c. 4bis lr n. 4/2015 – introdotto dall’art. 66 della lr n. 30/2016

    Art. 93 – Contributo di costruzione. (LR n. 61/1985, art. 81)
    al c. 6 si dice:
    6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5, lettera d), il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito, maggiorato dalla stessa data di interessi legali.

    vuol dire che il comune può intervenire solo alla scadenza dei 240gg e non prima se vuole incassare i soldi delle rate???
    si dice pure dalla stessa data- per cui niente interessi legali fino a 240gg- alla fine se spontaneamente uno versa la maggiorazione del 10, 20, 40 o 60% prima delle date indicate dalla let. a alla let. d, non paga interessi legali-

    -l’art. 42 – al c. 4 del dpr 380/2001– prevede: Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

    Al c. 3 si dice : …. purché gli aventi titolo prestino ai comuni opportune garanzie …

    Mancherebbe la parte delle polizze a garanzia che possono essere escusse prima di arrivare al ruolo coattivo, comma 6, e il fatto che i comuni ora non possono contare su entrate certe da prevedere nei bilanci sia per competenza che per cassa; come pure si possono rilevare possibili danni erariali.

    Premesso che si potrebbe essere d’accordo con il c. 7 :
    permesso di costruire tacitamente assentito ovvero di segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire, la corresponsione del contributo deve aver luogo prima dell’inizio dei lavori. In caso contrario, il dirigente notifica l’importo dovuto e sospende i lavori fino al pagamento.

    Ma si fanno i rilievi sotto riportati:
    Intanto gli oneri si pagano anche per una Scia ex art. 22 e per la CILA, come pure sui cambi di destinazione d’uso, sempre con Scia o Cila, nei casi previsti dall’art. 88.

    – si ricorda che qui doveva intervenire la regione ai sensi dell’ art. Art. 11 -Intervento finalizzato ad agevolare i comuni nel calcolo del contributo di costruzione– della lr n. 19-2021- rimasta lettera morta.
    Tale norma aveva il fine di agevolare e rendere omogeneo nei comuni il calcolo del contributo di costruzione, e permettere ai tecnici esterni di essere autonomi nel calcolo.

    -Bisognerebbe anche modificare la modulistica unificata che prevede il rimando ai comuni del conteggio degli oneri.
    -bisogna capire se a seguito di questa norma i comuni devono fare un regolamento, come mi pare ha fatto il comune di Verona

    Non è previsto da nessuna norma che i comuni possano sospendere i lavori sotto l’aspetto finanziario- anche perché per coerenza con le rate, comma 6, se non si paga anche in quel caso dovrebbe scattare l’ordinanza.

    La soluzione finale potrebbe essere: applicare la sanzione per ritardato pagamento come avviene al comma 6.

    Rispondi
  10. Anonimo says:

    art. 82 c- 1 let. d – non pertinente il richiamo all’art- 87 che parla di:
    Art. 87 – Adeguamento dei regolamenti e degli strumenti locali al Regolamento edilizio tipo. (LR n. 11/2004, art. 48 ter)
    il richiamo dovrebbe essere all’art. 83

    l’art. 82 richiama l’art. 2 let. d) lr. n- 14/2019 di cui non ce traccia nei vari commi.
    Sono stati eliminati i commi che vanno dal 4 all’8 , ma poi al c. 5 si rimanda all’art. 50 , in sostanza si deve fare un combinato disposto – sembra come dire, non ci ripetiamo, arrangiatevi.

    Art. 84 – Elenchi e monitoraggio
    al c. 3 si richiama il quadro conoscitivo di cui all’articolo 10.
    ma l’art. Art. 10 – parla di Accordi tra soggetti pubblici e privati

    Art. 85 – Clausola valutativa
    al c. 1, let. c, si richiama l’art. 82 – in verità deve essere l’art- 76

    all’Art. 86 ce il capolavoro- Art. 86 – Norme edilizie integrative del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. (LR n. 16/2003, art 13)
    premesso che l’art. 13 della lr. 16/2023 dice:
    Art. 13 – Disciplina transitoria dell’attività edilizia.
    1. Fino all’entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina edilizia trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni, nonché le disposizioni della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni, che regolano la materia dell’edilizia in maniera differente dal testo unico e non siano in contrasto con i principi fondamentali desumibili dal testo unico medesimo.

    Per cui la Regione non ha mai disciplinato e riordinato con una sua legge regionale il Dpr 380/2001, ma rimanda a quest’ultimo; ora riscrive tutto l’art. 86
    commi 1, 2 e 3, e inserisce il c. 4, con modifiche,

    eliminando il richiamo, rispetto all’ex art. 2 lr n- 19/2021, all’art. 23-bis c. 4 del dpr 380/2001 :

    4. All’interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l’eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo è adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell’adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua assenza, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma.

    Per cui cosa vuol dire??? che NON E’ Più IN CONTRASTO potere presentare ora una Scia all’interno della zona A
    Sarebbe anche in contrasto per il fatto che in Zona A serve sempre un PUA.

    In definitiva, non trovano più applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o meglio le trovano ma poi ne faccio quello che piace a me. In questo modo vengono calpestate le più elementari regole Costituzionali.

    Art. 88 Destinazioni d’uso e loro mutamento. (LR n. 11/2004, art. 42 bis)
    eliminato al c. 1 il riferimento al dpr 380/2001 art. 23-ter
    si nota ora che il produttivo e il direzionale sono categorie funzionali assestanti, è stato aggiunto e-commerce nella parte commerciale

    Inserito ex novo il c- 2
    2. L’attività di logistica è assimilata alla categoria funzionale produttiva di cui al comma 1, lett. c), se collegata ad una specifica attività produttiva o quando sia svolta come autonoma attività di servizio al pubblico non avente carattere commerciale; è assimilata all’attività commerciale in tutti gli altri casi.

    Eliminato al c. 4 la parte che diceva l’ex c. 3 -…… Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001,
    vale a dire:
    c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, etc….;
    Di fatto cosa vuol dire? Che posso fare con Scia o Cila anche in Zona A i mutamento della destinazione d’uso. L’ex art. 13 della lr n- 16/2003, ora modificato dall’art.86, nella parte finale diceva:
    ……ma non siamo in contrasto con i principi fondamentali desumibili dal testo unico medesimo……
    per cui non vale più il rispetto dei principi fondamentali ???

    Al c. 5 let. b) è stato eliminato il passo che diceva: ……..e il comune lo consenta, di
    prevederne la monetizzazione……….., per cui il comune è obbligato a farlo sempre, nel rispetto dell’art. 38 c.7???

    Rispondi
  11. Anonimo says:

    Un passo indietro per fare un inciso sull’ All’ Articolo_34 Comma 5
    che poi sarebbe il silenzio assenso dei Pua-

    Premesso che il silenzio assenso non scatta sempre visto l’art. Art. 63 – Misure di salvaguardia – che al c. 3 dice:
    3. I PUA di cui all’articolo 33 non possono essere adottati o approvati qualora le previsioni in essi contenute risultino in contrasto con le previsioni dei PI o con le prescrizioni e i vincoli dei PAT e dei piani territoriali sovraordinati adottati. In tal caso il comune sospende ogni determinazione sulle relative istanze e non operano gli effetti previsti dall’articolo 34, comma 5.

    Per cui se l’ufficio porta in giunta il Pua per la sua adozione ritiene che lo stesso è conforme alle norme.

    Bisognerebbe dire, che questa procedura deve essere l’eccezione e non l’ordinarietà e il fatto che va motivato il non rispetto dei tempi e il fatto che non si tenga conto delle osservazioni e opposizioni (come si fa in un procedimento ordinario), che comunque queste ultime hanno lo scopo legittimo di fare si che magari certi errori non vengono commessi.
    In questo caso si avrebbe un risultato finale per cui il comune non rispetta i tempi e ripeto bisogna motivare, perchè se arriva una opposizione e 5 osservazioni, non si capisce come mai lo stesso comune non debba rispondere nei tempi, d’altro canto se magari arrivano 10 opposizioni e 100 osservazioni, sarebbe ancora peggio visto che vengono rilevate molte contestazioni a cui non si darà risposta. Sarebbe una sorta di mancata partecipazione e mortificazione dei cittadini. In ultimo immagino che per difendere i propri diritti si farebbe ricorso a contenziosi, per cui non si vede la necessità di attivare questa procedura.

    Di contro si potrebbe obiettare e dire, il PUA è conforme alle norme, per cui anche se io prescindo dai rilievi presentati, rientrano nella discrezionalità che comunque si sarebbero potuti respingere; ma allora a cosa serve potere fare opposizione o osservazioni al PUA, che in teoria dovrebbero essere solo formali e non sostanziali, se poi se ne può pure prescindere

    Rispondi
  12. Anonimo says:

    Art. 75 – Interventi in zona agricola.
    Eliminata la let. c-
    c) in deroga ai soli parametri edilizi di superficie e volume.
    COSA VUOL DIRE???

    Se qualcuno per cortesia abbia la pazienza di spiegare cosa vuol dire il c, 3 – che sarebbe il c. 2bis dell’art. 10 lr. n. 14/2019, inserito dall’ex art. 10 della lr n. 19/2021 -veneto cantiere veloce-
    Art. 77 – Titolo abilitativo e incentivi. (LR n. 14/2019, art.10)

    3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 78, gli interventi sugli edifici esistenti di cui agli articoli 73 e 74, qualora ricadano in uno o più ambiti territoriali assoggettati a piano urbanistico attuativo dallo strumento urbanistico generale, possono comunque essere assentiti con permesso di costruire di cui all’articolo 10 del DPR n. 380 del 2001 o con segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui all’articolo 23 del medesimo decreto, in presenza delle principali opere di urbanizzazione e previa deliberazione del Consiglio comunale che si esprime in ordine alla possibilità di prescindere dal piano attuativo richiesto.

    Il dubbio nasce da come è scritta la parte finale, in cui si dice:……di prescindere dal piano attuativo richiesto….
    Per cui dovrebbero essere quei casi diversi rispetto a PUA già approvati, e in cui allora in questi ultimi gli articoli 73 e 74 sono ammessi.

    E come lo stesso comma si potrebbe collegare con l’art. 53 – Interventi in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali. (LR 11/2004, art. 18 bis)
    2. Qualora l’esecuzione degli interventi di cui al comma 1, lett. b) richieda l’adeguamento delle urbanizzazioni esistenti, i soggetti interessati possono chiedere, in alternativa alla approvazione del PUA, il rilascio del permesso di costruire convenzionato.

    Art. 77 – Titolo abilitativo e incentivi. (LR n. 14/2019, art.10)
    1. Gli interventi di cui alla presente sezione, realizzabili anche mediante presentazione di unica istanza,

    sarebbe in contrasto con quanto previsto dal c. 5 dell’art. 78
    5. Gli interventi di cui agli articoli 73 e 74 non sono cumulabili tra loro e sono consentiti una sola volta, anche se possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli ampliamenti o degli incrementi volumetrici e di superficie complessivamente previsti.

    Nel senso che posso solo presentare istanza di ampliamento o demo / ricostruzione

    Immagino che l’inciso che dice: …. realizzabili anche mediante presentazione di unica istanza….., sia rimasto invariato rispetto all’ex c.3 della lr. 14/2019 che a sua volta era stato inserito con la lr n. 29/2019 ex art. 19 c. 1 .

    Art. 78 – Disposizioni generali e di deroga. (LR n. 14/2019, art.11)
    1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 75 e 76, gli interventi di cui agli articoli 93 e 94 possono derogare, nel limite massimo del 60 per cento, ai parametri edilizi di superficie, volume e altezza previsti dai regolamenti e strumenti urbanistici comunali.

    A parte che sono citati artt. errati (93 e 94), che devono essere invece 73 e 74 –
    Ma come si concilia il fatto che l’art. 74 c. 5 parla fino al 100%

    5. Le percentuali di cui ai commi precedenti possono essere elevate fino al 100 per cento in caso di utilizzo, parziale od esclusivo, dei crediti edilizi da rinaturalizzazione.

    Si potrebbe giustificare che il comma 5 dell’art. 74 parla di volume o di superficie esistente, nel mentre l’art. 78 c. 1 parla di parametri; ma se io ho un esistente con i parametri di superficie, volume e altezza esistente già saturi, non potrò mai arrivare al 100%, visto il limite del 60%-

    L’ex c. 1 art. 11 – lr. 14/2019, nel secondo capoverso alla fine diceva:

    ……. con previsioni planivolumetriche che consentano una valutazione unitaria e complessiva degli interventi.

    ora al c. 3 dell’art.78 si fa richiamo solo ……all’approvazione di uno strumento urbanistico attuativo-
    Appare quasi che quello che la Corte Costituzionale aveva cassato (ex art. 8 lr. 4/2015), ora ritorni.

    Al c. 6 si dice – Gli ampliamenti e gli incrementi di volume o di superficie di cui articoli 73, 74 e 76 sono determinati sulla base dei parametri edificatori stabiliti dallo strumento urbanistico.

    Come anche avveniva prima (era escluso l’ex art. 8). è esclusa la zona agricola, non si capisce per quale motivo ovvero che parametri edificatori(calcoli del volume o superficie) diversi ha la zona agricola. Immagino si voglia dire che la zona agricola non ha parametri edificatori stabiliti dallo strumento urbanistico, ma le norme di attuazione del PI che cosa sono??? comunque si ricorda che detti parametri ora sono sono regolati dai REC (ex regolamento edilizio tipo)

    al comma 7 sparisce la parte rispetto all’ex c. 5 lr. n. 14/2019 che diceva: ..-… dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 , per cui la quantità minima rispetto a cosa si deve fare riferimento?
    E poi pure alla fine del comma sparisce: ……..pubblici stabiliti dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968…..
    per cui stabiliti da chi?
    Nel testo si nota una tendenza ad eliminare riferimenti normativi che prima erano presente, si può capire dal fatto che magari ora sono superati, ma uno sforzo in più per definirsi cosa costa.

    Art. 79 – Rigenerazione urbana sostenibile. (LR n. 14/2017, art. 7)

    c. 3 let. a) – ora si fa riferimento al dimensionamento del PI prima era al PAT

    non so se sia un errore, ma se si parla di dimensionamento penso sia il PAT

    Rispondi
  13. Anonimo says:

    Art. 72 – Ambito di applicazione. (art 3 LR 14/2019)
    ora sono stati aggiunti anche i commi 5 e 6 , oltre al 7 e 8

    5. Le volumetrie dei sottotetti, recuperate ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 104 e 105, non sono computabili ai fini dell’applicazione degli articoli 73 e 74.
    6. Le premialità volumetriche o di superficie previste dalla presente sezione sono alternative e non cumulabili con quelle previste da altre leggi, fatte salve diverse disposizioni nazionali che consentano la cumulabilità.

    In verità il comma 5 non è altro che l’ex art. 5 c.3 della lr n. 51/2019

    invece il c. 6 non è altro che l’ex art. 17 c. 3 della lr n. 14/2019

    per cui è errato dire che il nuovo art. 72 è solo l’ex art. 3 della lr 14/2019

    L’art. 73 c. 1 let a), la parte finale ora aggiunta:
    …..se l’edificio oggetto di ampliamento è in classe energetica inferiore alla D, l’intero edificio, oltre a garantire la prestazione energetica della parte ampliata in classe A1, deve migliorare di almeno 1 classe quella di partenza;

    Si dovrebbe meglio specificare che se anche la parte ampliata non ha necessità di garantire la prestazione energetica in classe A1 , comunque sempre l’intero edificio deve migliorare di almeno 1 classe quella di partenza; perché se si amplia un portico o un garage o comunque solo locali non soggetti alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico, non devo adeguare di almeno 1 classe quella di partenza??? in questo modo si darebbe un una tantum come avveniva con il vecchio “piano casa” fino al 20%, mi pare che lo spirito della norma che come finalità ha la premialità legato al risparmio energetico non sia questo.

    Altro appunto sempre all’art. 73 c.8 :
    8. Qualora l’ampliamento sia realizzato a favore delle attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 e sia superiore al 20 per cento della superficie esistente, o comunque superiore a 1.500 metri quadri, trovano applicazione gli articoli da 27 a 32 che dettano disposizioni in materia di procedure semplificate di sportello unico per le attività produttive.

    Anche qui andrebbe precisato che posso ottenere la premialità del 20% solo se adeguo l’esistente, indipendentemente se faccio un portico o altro.

    b) che vengano utilizzate tecnologie che prevedono l’uso di fonti energetiche rinnovabili, secondo quanto previsto dall’Allegato III del decreto legislativo n. 199 del 2021.

    L’allegato III ora è stato modificato dal D.lgs n. 199/2021 art. 26 c. 1 -che ha un nuovo allegato III, che modifica la parte che prevedeva il 50% ora è il 60%.

    commento al c. 5
    5. Le volumetrie dei sottotetti, recuperate ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 104 e 105, non sono computabili ai fini dell’applicazione degli articoli 73 e 74.
    – sono state allineate le date tra i due casi, nel senso che ora si parla sempre della data 6 aprile 2019, per cui ha un senso avere mantenuto questa esclusione. Prima non era pertinente in quanto la legge sui sottotetti era stata approvata dopo quella “veneto 2050”, e la veneto 2050, parlava di fabbricati esistenti alla data del 06 aprile 2019, per cui i sottotetti non potevano se non altro per un fatto temporale essere computati.

    commento al c. 6
    6. Le premialità volumetriche o di superficie previste dalla presente sezione sono alternative e non cumulabili con quelle previste da altre leggi, fatte salve diverse disposizioni nazionali che consentano la cumulabilità.

    L intenzione è stata quella di dire, come avveniva prima della lr n. 14-2019, non si possono sullo stesso immobile cumulare più ampliamenti, tipo avevo un capannone di 2.000m² applicavo la ex legge 14/2009 ampliavo 400m², poi successivamente ampliavo con la lr n. 55/2012 in deroga art. 3 fino all’80% e comunque fino a 1.500m²; per cui si aveva un risultato finale di 1900m². Per cui corretto correggere questa stortura; ma ora paradossalmente se ne viene a creare un’altra molto limitativa. Se un’azienda oggi ha la necessità di ampliare di 400m² il suo capannone, applica immagino ove possibile in primis la “veneto 2050”, se successivamente vorrebbe ulteriormente ampliare non potrebbe più farlo, anche se ha ancora a disposizione altri 1.100m² da potere ampliare. Per cui si dovrebbe dire Si, è possibile cumulare ma fino al raggiungimento dei 1.500m², perchè alla fine entrambi sono interventi in deroga.

    Rispondi
  14. Anonimo says:

    Commento all’art. 67
    Rispetto all’ex art- 1 della lr n. 14/2019-
    sparisce la parte che diceva: ……..promuove misure volte al miglioramento della qualità della vita delle persone all’interno delle città e al riordino urbano mediante la realizzazione di interventi
    mirati alla coesione sociale, alla tutela delle disabilità…….etc…

    dall’altro al c. 3 dell’art. 67 si dice :
    3. La rigenerazione urbana sostenibile è attuata mediante un insieme coordinato di interventi volti a migliorare le condizioni urbanistiche e ambientali di specifiche porzioni del territorio, individuate dal PAT e dal PI.
    Poi al secondo capoverso . Essa è finalizzata etc. ……. alla densificazione edilizia, all’adeguamento della dotazione dei servizi, alla riduzione dei consumi e dell’inquinamento, all’insediamento di attività sostenibili.

    Ora ci si chiede come possono coesistere queste finalità –

    Rispondi
  15. Anonimo says:

    Si potrebbe pensare agli interventi sul patrimonio esistente di cui all’ex art.3 c. 1 let.d, non si vede come nella manutenzione straordinaria si possa avere bisogno di adeguare le urbanizzazioni esistenti, salvo che sia le lett. b e c, parlano di cambio d’uso, per cui l’adeguamento poterebbe essere dovuto anche ai cambi d’uso-

    Rispondi
  16. Anonimo says:

    Art. 53 – Interventi in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali. (LR 11/2004, art. 18 bis)

    E’ TUTTO MODIFICATO RISPETTO ALL’EX ART.18BIS

    ora è anche previsto al comma 2 :
    2. Qualora l’esecuzione degli interventi di cui al comma 1, lett. b) richieda l’adeguamento delle urbanizzazioni esistenti, i soggetti interessati possono chiedere, in alternativa alla approvazione del PUA, il rilascio del permesso di costruire convenzionato.

    Si potrebbe pensare agli interventi sul patrimonio esistente di cui all’ex art.3 c. 1 let.d, non si vede come nella manutenzione straordinaria si possa avere bisogno di adeguare le urbanizzazioni esistenti.

    Rispondi
  17. Anonimo says:

    La tesi per cui a seguito dell’entrata in vigore del TU, tutte le modifiche che sono previste negli articoli del PAT e del PI, devono essere recepite dalle norme dei Comuni, è avvalorata dal fatto che attualmente sono 55 quelli che non hanno ancora adottato il PAT, e che questi comuni si devono adeguare da subito o meglio devono tenere conto del nuovo TU;

    Rispondi
  18. Anonimo says:

    Sparisce l’art. 7 bis dal nuovo art. 25
    Per le previsioni relative alle aree di espansione soggette a
    s t r ume n t i a t t u a t ivi no n a p p rova ti, gli ave n ti ti tolo pos so no richi e d e r e
    al comu n e la p ro rog a d el t e rmin e q uinq u e n n al e. La p ro rog a p uò
    e s s e r e a u to rizz a t a p r evio ve r s ame n to di u n cont rib uto d e t e rmin a to in
    mi s u r a no n s u p e r ior e all’1 p e r c e nto d el valor e d ell e a r e e
    conside r a to ai fini d ell’ap plic azion e d ell’IMU. De t to cont ributo è
    cor ri s pos to al comu n e e n t ro il 3 1 dic emb r e di og ni a n no s uc c e s sivo
    all a d e co r r e nz a d el t e rmin e q uin q u e n n al e e d è d e s tin a to a d
    int e rve nti p e r la rig e n e r a zion e u r b a n a sos t e nibile e p e r la
    Le gg e r e gion al e 23 a p rile 2 0 0 4, n. 1 1 (BUR n. 4 5/200 4)
    d emolizion e. L’ome s so o p a r zi al e ve r s ame n to d el cont ributo n ei
    t e rmini p r e s c ri t ti compo r t a l’imme di a t a d e c a d e nz a d ell e p r evi sioni
    og g e t to di p ro rog a e t rova a p plic azion e q u a n to p r evi s to d al comma
    7. (4 7 )

    Rispondi
  19. Anonimo says:

    Si porta un esempio : l’art. 24 c.5 let. g (inserito ex novo) dice:
    g) l’elenco degli accordi conclusi ai sensi dell’articolo 10 e dei procedimenti di cui agli articoli 28, 29 e 30.(ex legge 55/2012- artt. 2,3 e 4)

    Per cui, a seguito dell’entrata in vigore del TU, tutte le modifiche che sono previste negli articoli del PAT e del PI, devono essere recepite dai Comuni? lo stesso art. 24 è stato profondamente modificato

    Rispondi
  20. Anonimo says:

    La domanda da farsi è: a seguito dell’entrata in vigore del TU, tutte le modifiche che sono previste negli articoli del PAT e del PI, devono essere recepite dai Comuni?

    Rispondi
  21. Anonimo says:

    Non capisco come si fa a dire un buon risultato – La regione è l’unica in Italia a non aver recepito il Dpr n. 380/2001, e anche in questo testo unico si rimanda al Dpr citato – non ce traccia della lr. n17/2024- FOTOVOLTAICI A TERRA-

    Troppo facile fare un aggiornamento, vedi che sforzo-

    Rispondi
  22. Anonimo says:

    Modifica prevista all’art. 78
    Art. 78 – Disposizioni generali e di deroga. (LR n. 14/2019, art.11)
    2. Qualora gli interventi di cui agli articoli 73 e 74 generino un volume complessivo superiore a 2.000 mc, compreso quello esistente, e comportino il superamento di oltre il 20 per cento dell’indice di densità fondiaria o dell’altezza massima di zona…….

    Questa modifica da come si capisce vale solo per le zone che hanno un indice di densità fondiaria, nel mentre gli art 6 e 7 della ex lr n. 14/2019, si applica anche nelle zone compatibili, ma che non hanno un indice (tipo le zone periurbane C1.1). Poi, ci sono dei casi in cui l’indice è già saturo-

    All’art- 24 – in cui si richiama l’art. 36 commi 4 e 5 della lr. n.11/2004, in verità il comma 5 è riportato all’art. 50 comma 6-
    Dalla analisi fatta fino ad oggi, verificati 22 articoli, risultano quasi tutti modificati / aggiornati.

    Rispondi
  23. Fiorenza Dal Zotto says:

    MI sembra un buon risultato. Restano, a mio avviso, alcuni punti da chiarire, ma tutto sommato penso che si tratti di iniziativa importante e utile.
    Osservazioni:
    1 Articolo_4 Comma 3 escludere dal consumo di suolo le superfici a verde/parco all’interno dei pua
    2 Articolo_5 Comma 1 Lettera c) sarebbe importante precisare che l’esclusione dal conteggio dell’opera pubblica o di interesse pubblico sia possibile solo nel caso in cui venga prevista una compensazione “ecologica” attraverso o la demolizione della corrispondente opera pubblica sostituita, se prevista , o attraverso opere di riequilibro ecologico quali la rinaturalizzazzione di analoghe superficie pubbliche o interventi di piantumazione/forestazione . Lettera d) – considerazioni analoghe alla lett. c)
    3 Articolo_14 Comma 2 data la notevole importanza della voce dei comuni, sarebbe importante aumentare il numero dei partecipanti e includere, in seno ad Anci, ma non necessariamente, un rappresentante dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e un un rappresentante dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.
    4 Articolo_18 Comma 1 Valutate se inserire, oltre al piano delle acqua, anche il PGRA, Piano di gestione del rischio alluvioni.
    5 Articolo_18 Comma 2 lett. f): precisazione importante, ma sarebbe utile indicare chiaramente quali sono i comuni obbligati a redigere il Pums.
    6 Articolo_25 Comma 9 Precisare che tali aree possono trovarsi sia all’interno che all’esterno degli ambiti di urbanizzazione consolidata AUC
    7 Articolo_26 Comma 4 Inserire ulteriore comma precisando se e , in caso affermativo, in quali casi, la “variante verde” debba essere sottoposta a VAS.
    8 Articolo_28 Comma 1 precisare se i 100 mq di superficie coperta includono anche piazzali o meno. Precisare che, per i criteri di conteggio/determinazione dei parametri indicati in questo comma e nei successivi [superficie coperta, volume, superficie netta/lorda, ecc.], si fa riferimento alle definizioni indicate degli strumenti urbanistici comunali.
    9 Articolo_34 Comma 3 Il silenzio assenso dei Pua è di difficile gestione data la complessità dello strumento. Forse sarebbe il caso di fare una riflessione su questa misura. Sarebbe poi utile ricordare che i Pua sono soggetti a parere della Soprintendenza in caso ricadano in tutto o in parte in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi art. 16 della l.u. n. 1150/1942 e dell’ Asl. Sarebbe anche utile ricordare in quali casi debbano essere sottoposti a procedura di Vas o di screening.
    10 Articolo_43 Comma 4 Attenzione qui è molto importante chiarire se sono ammesse anche demolizioni e ricostruzioni parziali in area adiacente. Se ho una bifamiliare o una trifamiliare o una costruzione costituita dall’aggregazione, nel tempo, di più unità adiacenti, posso demolire e ricostruire una porzione in un’area adiacente e un’altra porzione in un’altra area? Questa è una questione delicatissima e molto dibattuta e vi chiedo cortesemente di chiarirla. Grazie
    11 Articolo_47 Comma 4 Si parla di “aree da cedersi gratuitamente”, ma all’articolo 38 comma 12 si parla di riconoscimento di valore alle aree da scomputare dal contributo di urbanizzazione. Mi resta il dubbio se la cessione sia gratuita o no.
    12 Articolo_50 Comma 6 “Salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria ai sensi di legge (…)” . Converrebbe precisare se si includono o meno anche gli eventuali volumi/superfici oggetto di regolarizzazione attraverso fiscalizzazione [art. 34 dpr 380/2001].
    13 Articolo_72 Comma 4 lett d): “ anche parzialmente abusivi, salvo che non trovino applicazione gli articoli 36, 37 e 38 del DPR n. 380 del 2001”. Ciò significa che le premialità non possono essere applicate in caso di edificio oggetto di fiscalizzazione ai sensi art. 34 del dpr 380/2001? E se presento un progetto di demolizione della parte oggetto di fiscalizzazione, posso poi applicare la premialità prevista applicando le percentuali di ampliamento, evidentemente, sulla sola parte conforme?
    14 Articolo_76 Comma 1 “Per gli edifici ricadenti (…) è consentita l’integrale demolizione (…)”. Dobbiamo dedurre che non è ammessa la demolizione parziale e ricostruzione in altra sede di solo una parte. Ma è necessario dare una definizione di “edificio”.
    15 Articolo_98 Comma 2 Interessante. Converrebbe precisare che, in caso di mancato rispetto del termine [sette anni], dovrà essere versato del costo di costruzione allora dovuto su cui verrà applicata la maggiorazione Istat del costo di costruzione.
    16 Articolo_104 Comma 3 lett. b): precisare che il rispetto del rapporto illuminate vale solo per i locali adibiti ad abitazione e non per i locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni, ripostigli e bagni.
    17 Articolo_107 Comma 2 Questione molto delicata consentire la demolizione e ricostruzione “in prossimità della preesistenza o di eventuali edifici facenti parte del medesimo aggregato edilizio”. Cosa si intende per edificio? e per aggregato edilizio? Ho un edificio che nel tempo si è ampliato e ha generato più porzioni/unità abitative. Il proprietario di una porzione chiede di demolire e ricostruire la sua porzione lontano in modo da creare una nuova residenza distinta dal nucleo originario. Se accogliamo questa possibilità, potremmo “sparpagliare” nelle aree agricole porzioni di edifici ricostruiti … Certo il Pat/Pi possono precisare,ma sarebbe necessario, a mio avviso, dare indicazioni uniformi per evitare singole declinazioni a livello comunale [si rinvia a vs. parere prot. n. 0565804 del 07/12/2022 che si allega].
    18 Articolo_107 Comma 3 “(…) è altresì ammesso l’ampliamento, in sopraelevazione o in aderenza, degli edifici residenziali esistenti in zona agricola (…)”. Cosa si intende per edificio?
    19 Articolo_122 Comma 1 Sarebbe importante prevedere che la Regione si occupasse della divulgazione della presente legge attraverso l’organizzazione di iniziative formative, incontri e seminari con personale qualificato.
    Fiorenza Dal Zotto

    Rispondi
  24. Anonimo says:

    Leggendo l’art. 5 del testo
    – Art. 5 – Ambito di applicazione delle norme sul consumo di suolo programmato. (LR n. 14/2017, artt. 12 e 11)

    Rispetto all’art. 12 lr n. 14 -2017 – spariscono:

    la let. g del c. 1- piano casa – ex lr 14/2009
    il c. 2 e 2bis, quest’ultimo per interventi commerciali- lr, 50/2012

    certo è rimasto sempre il richiamo all’art. 72 – Ambito di applicazione. (art 3 LR 14/2019)
    1. Gli interventi di cui agli articoli 73 e 74 si applicano agli edifici con qualsiasi destinazione d’uso negli ambiti di urbanizzazione consolidata, nonché nelle zone agricole nei limiti e con le modalità previsti dall’articolo 75.

    ma cosa vuol dire averli stralciati dall’art.5 ???

    Rispondi
  25. Anonimo says:

    Si nota pure una specie di semplificazione (buona l’intenzione su ogni articolo di andare a citare gli articoli che sono stati abrogati o che comunque la norma modifica)-
    – ma se si nota l’art. 8 – Valutazione ambientale strategica (VAS). (LR n. 11/2004, art. 4)
    tra parentesi è riportato solo l’art. 4 – nel mentre la lr n. 29/2019- aveva pure inserito dopo l’art. 4 anche gli artt. 4bis, 4ter, 4quater, 4quinquies e 4sexies – per cui il testo è comprensivo di tutte questi altri articoli, ma si cita solo l’art. 4 –
    -così come avviene anche per altri articoli.

    Rispondi
  26. Anonimo says:

    Buon giorno
    Premesso che il testo unico abroga n. 7 leggi (art.124 c. 1, let.a) e n. 18 disposizioni di leggi regionali (let.b) , per cui si tratta di una ricognizione generale e sostanziale finalizzato all’ aggiornamento della legislazione esistente in materia di governo del territorio, di contenimento del consumo di suolo, di rigenerazione e riqualificazione, di edilizia e di paesaggio, al fine di garantire una semplificazione, una migliore conoscibilità della normativa , da parte di Enti e cittadini,

    Per cui si dovrebbe adottare un metodo di lavoro, in modo tale da permettere appunto gli Enti e cittadini, fin da subito(sua entrata in vigore) di potere applicarla, fatto salvo quanto disposto dall’ art. 123- disposizioni transitorie- che si fanno salvi i procedimenti in corso, MA visto che il testo unico fa anche un’attività di aggiornamento e adeguamento a disposizioni regionali e statali nel frattempo intervenuti, e anche di modifica, SAREBBE OPPORTUNO avere un quadro comparativo di facile lettura, in modo tale da andare a capire articolo per articolo che cosa cambia.

    ESEMPIO: L’Avv, Calegari nel webinar del 26 gennaio, ha spiegato le modifiche introdotte, rispetto all’art. 11 della lr n- 14/2019, dei commi 1 e 2:

    Art. 78 – Disposizioni generali e di deroga. (LR n. 14/2019, art.11)
    1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 75 e 76, gli interventi di cui agli articoli 93 e 94 possono derogare, nel limite massimo del 60 per cento, ai parametri edilizi di superficie, volume e altezza previsti dai regolamenti e strumenti urbanistici comunali.

    2. Qualora gli interventi di cui agli articoli 73 e 74 generino un volume complessivo superiore a 2.000 mc, compreso quello esistente, e comportino il superamento di oltre il 20 per cento dell’indice di densità fondiaria o dell’altezza massima di zona, gli stessi sono autorizzati previo parere favorevole del Consiglio comunale, che si esprime anche sulla adeguatezza delle opere di urbanizzazione esistenti e sulla eventuale conseguente necessità di assoggettare l’intervento al rilascio del permesso di costruire convenzionato.

    EPPURE all’art- 90 –
    Art. 90 – Disposizioni e modalità di calcolo per interventi di risparmio energetico. (LR n. 21/1996, art. 1, 2 e 2 bis)
    1. Le deroghe previste dall’articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE” si applicano agli edifici esistenti –

    Di fatto ci si allinea con il D.lgs. n. 102/2014, nel senso che la deroga non vale più per le nuove costruzioni, in quanto ci spiegava, le nuove costruzione devono già rispettare la norma sul risparmio energetico-

    OPPURE – dell’art.5
    Art. 5 – Ambito di applicazione delle norme sul consumo di suolo programmato. (LR n. 14/2017, artt. 12 e 11)
    1. Non sono assoggettati ai limiti di consumo di suolo programmato stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 5, lettera a):
    a) gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli AUC;
    b) gli interventi di riqualificazione edilizia, ambientale e urbana di cui agli articoli 68 e 69, realizzati con le modalità e secondo le procedure ivi previste;
    c) le opere pubbliche o di interesse pubblico;
    d) gli interventi di cui agli articoli 28 e 29, nonché quelli dell’articolo 30 limitatamente agli ampliamenti fino a 15.000 mq di superficie fondiaria; la quota eccedente tale limite è computata:

    – alla lettera d), si parla degli articoli 28, 29 e 30(che sarebbero gli ex artt. 2, 3 e 4 della lr n. 55/0012) e su quest’ultimo si dice: limitatamente agli ampliamenti fino a 15.000 mq di superficie fondiaria; la quota eccedente tale limite è computata- -riguardo a quest’ultimo, ce una parziale revisione in senso limitativo degli interventi non assoggettati ai limiti imposti dalla disciplina regionale.

    Per cui non è una semplice ricognizione generale, ma si vanno a modificare anche articoli, di fatto il PDL diventa un modifica sostanziale per certi aspetti, delle norme o disposizioni di legge abrogate e ci vorrebbero tante iniziative per spiegare bene il progetto, rispetto alle norme esistenti –

    Considerazioni:
    – non risulta essere stata abrogata la LR n. 17-2022- FOTOVOLTAICI A TERRA- come si deve intendere? Che la stessa di fatto non si possa ad oggi ancora applicare o altro-

    Si parla all’
    Art. 78 – Disposizioni generali e di deroga. (LR n. 14/2019, art.11)
    1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 75 e 76, gli interventi di cui agli articoli 93 e 94 possono derogare, nel limite massimo del 60 per cento, ai parametri edilizi di superficie, volume e altezza previsti dai regolamenti e strumenti urbanistici comunali.

    -l’art. 93 è: Art. 93 – Contributo di costruzione. (LR n. 61/1985, art. 81) .
    -mentre l’art. 94: Art. 94 – Determinazione della quota di contributo commisurata al costo di costruzione. (LR 61/85, art. 83)

    Non si capisce il richiamo a questi due articoli che cosa centra-

    Rispondi
  27. Anonimo says:

    RIPOSTA AD ANONIMO- post del 24 gennaio 2024 ore 12:51 – si risponde al c.2 dell’art. 123

    Art. 123 – Disposizioni transitorie.
    1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la previgente normativa.
    2. Fino all’approvazione degli atti e dei provvedimenti previsti dalla presente legge continuano a trovare applicazione, per le parti compatibili, quelli approvati in attuazione delle previgenti normative.

    Rispondi
  28. Anonimo says:

    Se si leggono i vari articoli, tipo l’art. 107 c.7

    7. È sempre consentita, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 106, commi 2 e 6, la realizzazione di un massimo di otto box e di recinzioni per il ricovero di equidi non destinati alla produzione alimentare, a condizione che tali strutture non si configurino come allevamento e siano prive di fondazioni gettate in opera e pertanto di palese rimovibilità, secondo le caratteristiche tecnico-costruttive stabilite dalla Giunta regionale. Tali strutture devono essere realizzate nel rispetto della vigente normativa edilizia e paesaggistica e delle disposizioni sul benessere animale.

    Ce un rimando, si dice: “secondo le caratteristiche tecnico-costruttive stabilite dalla Giunta regionale”.

    Ma in verità già la Regione ha dettato tale caratteristiche,
    Bur n. 127 del 21/09/2021
    DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1222 del 07 settembre 2021
    Individuazione delle caratteristiche tecnico-costruttive di box e recinzioni per il ricovero di equidi in zona agricola.
    Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 5 quinquies.

    PER CUI COME SI DEVE INTENDERE TALE RICHIAMO??? questi richiami sono sempre riportati nei vari articoli del PDL e la Regione ha già deliberato nel merito.

    Rispondi
  29. Anonimo says:

    Art. 124 – Abrogazioni

    Di fatto hanno abrogato l’art. 2 – della LR n. 4/2015 – TABELLA A4 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 16, comma 9.
    Parametri per la determinazione della quota del costo di costruzione relativo alla residenza.

    Nel mentre hanno stabilito che il costo varia dal 5 al 20% – art. 94, c.2

    Ma se si legge l’art. 96 c. 3:
    3. Per la determinazione della quota del costo di costruzione di cui all’articolo 93 e fino alla sua modifica con deliberazione del Consiglio regionale, si applica la tabella A4 di cui all’articolo 2 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali”.

    Si rimanda all’art. 2 della Lr n. 4/2015 che di fatto è stato abrogato-

    per cui si ritorna al 5%-

    Rispondi
  30. Anonimo says:

    errata corrige – il post del 23 gennaio ore 13:12 non è corretto * in verità all’art. 101 c.3 tale condizione è riportata:
    3. Nei casi previsti dall’articolo 34 del DPR n. 380 del 2001, l’interessato può chiedere di eliminare le opere abusive mediante la loro demolizione nell’ambito della realizzazione di uno degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), del medesimo decreto, a condizione che l’intervento sia conforme agli strumenti urbanistici ed eseguito entro un termine fissato dal comune.

    Rispondi
  31. Anonimo says:

    NON CE TRACCIA DELL’ART. Art. 6
    Modifica dell’articolo 93 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61
    “Norme per l’assetto e l’uso del territorio.”.
    1. Alla fine dell’articolo 93 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, è inserito il seguente comma:
    “Nei casi previsti dall’articolo 34, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delledisposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, l’interessato può chiedere di eliminare le opere abusive mediantela loro demolizione nel contesto di uno degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), del medesimo decreto, acondizione che l’intervento sia conforme agli strumenti urbanistici ed eseguito entro un termine fissato dal Comune.”.

    PIU’ IN GENERALE MANCA TUTTA LA PARTE SANZIONATORIA DALL’ART. 92 IN POI DELLA 61/85

    Rispondi
  32. Anonimo says:

    Non so se sia scritto da qualche parte il rimando al dpr 380/2001, per la parte sanzioni- ma nel testo non vi è traccia-

    Rispondi
  33. Anonimo says:

    L’Assessore dice:
    “Era impensabile mantenere intatto il mare magnum normativo che vigeva prima lasciando i cittadini e le amministrazioni in balia delle leggi e dei regolamenti spesso in contraddizione fra loro”…..

    ed inoltre…… “ rilevando le incongruenze della vecchia normativa e le difficoltà di interpretazione. “””

    Per cui si ammette che dal 1985 legge 61 e dal 2004 legge 11, si è in balia di leggi regionali contraddittori-

    Mi permetto di dire che al Comune di Pavia per una variante al PUG sono arrivare 4.000 osservazioni, nel mentre qui si parla di 380 contributi.

    Rispondi

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