Prova della data di costruzione di un manufatto
Il TAR Veneto evidenzia che la prova della data di costruzione di un fabbricato e della sua forma originaria deve essere data con documentazione certa, univoca e soprattutto oggettiva, non essendo rilevanti le eventuali mere dichiarazioni di terzi, anche se in forma di autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
La sentenza è condivisibile fino a un certo punto però, perchè appare più utile valutare la attendibilità delle eventuali prove testimoniali, ma non escluderle per principio.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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