Quale titolo edilizio serve per realizzare una recinzione?

22 Apr 2022
22 Aprile 2022

La giurisprudenza amministrativa sembra individuare tre differenti titoli edilizi:

  • se la recinzione è costituita da una mera rete metallica con stanti in ferro e/o in legno, la stessa non richiederebbe alcun titolo edilizio, trattandosi di un’attività edilizia libera, ex 6 del d.P.R. n. 380/2001. La perimetrazione del fondo, infatti, costituirebbe l’esplicazione materiale dello ius excludendi alios previsto dall’art. 841 c.c.

Sul punto: “Si è, infatti, a più riprese chiarito che, in materia urbanistica, non è necessario un idoneo titolo edilizio per la realizzazione di una recinzione nel caso in cui sia posta in essere una trasformazione dalla quale, per l'utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni ridotte dell'intervento, non derivi un'apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale, pertanto la distinzione tra esercizio dello ius aedificandi e dello ius excludendi alios va riscontrata nella verifica concreta delle caratteristiche del manufatto (cfr. ex plurimis, Cons. St., Sez. VI, 29 novembre 2019, n. 8178)” (Consiglio di Stato, sez. VI, 07.03.2022, n. 1609);

  • se si tratta di una recinzione cd. classica, ovvero da una struttura composta da zoccolo in cemento armato e sovrastante rete metallica, la giurisprudenza amministrativa sembra richiedere la S.C.I.A. ex 22 del d.P.R. n. 380/2001 e 19 della l. n. 241/1990.

Sul punto: “Per ciò che concerne i muri di recinzione, si ritiene, in linea di principio, che, in assenza di precise indicazioni ritraibili dal Testo Unico in materia di edilizia, le opere funzionali alla delimitazione dei confini dei terreni, quali recinzioni, muri di cinta e cancellate, non debbano essere considerate in base all'astratta tipologia di intervento che incarnano, ma sulla scorta dell'impatto effettivo che determinano sul preesistente assetto territoriale: ne deriva, in linea generale, che tali opere restano sottoposte al regime della DIA (oggi SCIA) ove non superino in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, per essersi tradotte in manufatti di corpo ed altezza modesti, mentre necessitano del permesso di costruire ove detta soglia risulta superata in ragione dell'importanza dimensionale degli interventi posti in essere (T.A.R. Napoli, sez. II, 15/04/2019, n.2122)” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 07.03.2022, n. 641);

  • infine, se la recinzione è costituita da una struttura stabile di notevole impatto urbanistico-edilizio (e. muro in cemento armato di notevole altezza e/o di sassi e/o con sovrastante copertura), la stessa soggiacerebbe al Permesso di Costruire ex art. 10 del d.P.R. n. 380/2001. Sul punto: “la realizzazione di un muro di recinzione necessita del previo rilascio del permesso a costruire allorquando, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, sia tale da modificare l'assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli "interventi di nuova costruzione" di cui all'art. 3, comma 1, lett. e) d.p.r. 380/2001 (cfr. Cassazione penale, sez. III, 6 ottobre 2016, n. 8693; Tar Venezia, sez. II, 21 giugno 2018, n. 663” (TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 28/04/2020, n. 1542)” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 25.08.2021, n. 5624).

Tuttavia, ci sia consentita una precisazione.

Fino al d.lgs. n. 222/2016 (cd. SCIA 2), il titolo edilizio “residuale” era costituito dalla S.C.I.A., come previsto dall’art. 22, c. 1 del d.P.R. n. 380/2001 vigente illo tempore: “Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attivita' gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente”.

In seguito alla suddetta novella legislativa, però, il titolo edilizio “residuale” è costituito dalla  Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) prevista dall’art. 6 bis, c. 1 del d.P.R. n. 380/2001 secondo cui: “Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.

Analoga previsione si ricava anche dalla sezione II – Edilizia, n. 30, della tabella A allegata al d.lgs. n. 222/2016, ove si legge: “CILA (Clausola residuale)     Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: - interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22”.

Quindi, a parere dello scrivente, sembra che ad oggi il titolo preferenziale che dovrebbe essere richiesto dal Comune per realizzare una recinzione cd. classica non sia più la S.C.I.A., ma semmai la C.I.L.A.

Voi cosa ne pensate?

Matteo Acquasaliente - avvocato

sentenza Consiglio di Stato 1609 del 2022

sentenza TAR Salerno 641 del 2022

sentenza TAR Napoli 5624 del 2021

8 replies
  1. Francesco says:

    Il Comune di Corigliano Rossano per una recinzione da realizzare con blocchi di cls. h = 40 cm e larghezza 20 cm con sovrastante paletti e rete metallica, ha ritenuto INEFFICACE la SCIA, richiedendo il Permesso di Costruire perchè ” l’intervento costituisce per natura e dimensioni trasformazione urbanistico-edilizia del suolo in quanto comporta una alterazione ambientale estetica e funzionale”
    Bah !

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  2. Anonimo says:

    FATTO- una recinzione con opere anche “pesanti” realizzata abusivamente, fatta salva la compatibilità paesaggistica, scontava la sanzione prevista dall’art. 37 c,4 del dpr 380/2001, per cui fino a euro 5.164 se “sanata” con scia nelle regioni che già avevano una loro legge, tipo la regione toscana, o accertamento di conformità, prima della riforma madia, con la c.d. doppia conformità- ora: tutto con CILA , per le opere conformi naturalmente, si paga euro 1.000, una sola conformità alle norme e regolamento –

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  3. Anonimo says:

    Per la CILA occorre il requisito di conformità delle opere all’intera normativa urbanistica ed edilizia, compreso le norme speciali e di settore, nonchè le discipline e regolamenti locali (norme regionali, Piano degli interventi,
    Regolamenti edilizi, eccetera). Diciamo pure che viene richiesto di rispettare le norme vigenti come nei Permessi di costruire e SCIA.

    CILA TARDIVA, singola conformità necessaria e sufficiente.
    Normalmente le versioni in sanatoria della SCIA e Permesso richiedono di dimostrare la “doppia conformità” delle opere compiute, cioè il rispetto della disciplina urbanistico edilizia, norme di settore e speciali, strumenti urbanistici e regolamenti edilizi, eccetera, da riferirsi contemporaneamente:
    all’epoca di realizzazione delle opere;
    al momento di presentazione dell’istanza;

    Da come appare sopra, ci sarebbe un aspetto positivo, che in caso di non conformità alle norme, le opere vanno ripristinate, nel mentre con la Scia o PdC, ad esempio art. 37 c.1 e art. 34 del Dpr 380/2001, possono anche rimanere non essere demolite, pagando una sanzione pecuniaria.

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  4. Anonimo says:

    CILA a “sanatoria”, sufficiente singola conformità a normativa e regolamenti

    Illeciti edilizi rientranti in CILA non richiedono la doppia conformità delle SCIA e Permesso di costruire in sanatoria

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  5. Anonimo says:

    CERTAMENTE;
    C.I.L.A. anche tardiva e senza bisogno della c.d. doppia conformità – come serve per la scia art 37 e sanatoria art. 36 del dpr 380/2001- una semplice comunicazione tardiva , paga 1.000 euro o 333,33 se comunicata in ritardo, senza che siano rapportate all’importo o entità dei lavori compiuti. – ovviamente questa somma non è una oblazione e quindi l’illecito edilizio non ha rilevanza e sanzione penale. In altre parole, non si va a regolarizzare con CILA tardiva l’esecuzione di quelle opere, ma il mancato deposito formale della CILA ordinaria.

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  6. Anonimo says:

    Premesso che, a parere dello scrivente, la CILA non è ad oggi ancora un titolo, ma un deposito formale.

    Certamente; C.I.L.A. anche tardiva e senza bisogno della c.d. doppia conformità – come serve per la scia art 37 e sanatoria art. 36 del dpr 380/2001- una semplice comunicazione tardiva , paga 1.000 euro o 333,33 se comunicata in ritardo – ovviamente questa somma non è una oblazione e quindi l’illecito edilizio non ha rilevanza e sanzione penale. In altre parole, non si va a regolarizzare con CILA tardiva l’esecuzione di quelle opere, ma il mancato deposito formale della CILA ordinaria.

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  7. Anonimo says:

    Condivido, direi CILA.

    Rispondi

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