Quali poteri ha il Comune nei confronti di una CILA illegittima?
Il TAR Catania ha affermato che la CILA, a differenza della SCIA, non ingenera alcun legittimo affidamento per silentium – l’onere del cui previo superamento graverebbe sul Comune che intenda adottare, dopo il suo consolidamento, una ordinanza di demolizione - ma si risolve in una mera dichiarazione di scienza, alla quale l’Ente locale competente può sempre disconoscere la capacità di produrre effetti giuridici senza alcuna necessità di un intervento in autotutela sulla stessa.
Il modello normativo delineato dall’art. 6-bis d.P.R. 380/2001 non prevede un potere di controllo e inibitorio, successivo alla presentazione della CILA, ma esclusivamente un potere sanzionatorio pecuniario per la mancata comunicazione della CILA, al quale si aggiunge l’ordinario potere repressivo e sanzionatorio per gli interventi edilizi abusivi ai sensi dell’art. 27 d.P.R. cit.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Mi pare che ci sia una recente sentenza del Tar Campania, che sulla CILA, arriva a dire che nel dubbio si può applicare il procedimento previsto dell’art. 22 c. 7 del Dpr n. 380/2001, scia al posto del Pdc anche per la Cila, poi sarĂ il Comune a valutare se il “titolo” è pertinente o meno. In questo modo poi si evita che vengano fatte ordinanze di demolizioni.
Avere inserito questo comma del REC, come mi pare hanno fatto alcuni Comuni, può essere una soluzione?
[4] Le CILA non rientranti nel quantitativo a campione stabilito al precedente comma 1 sono archiviate
previo inserimento nel programma di gestione delle pratiche edilizie e controllo di verifica di
completezza documentale di cui al comma 3. Non potrĂ costituire fonte di legittimo affidamento per il
privato circa la consistenza e la legittimità dell’intervento realizzato, qualora, in un momento
successivo, venga appurato che il contenuto della CILA stessa non sia conforme allo schema normativo di riferimento (in via esemplificativa e non esaustiva, per errata rappresentazione dello stato dei luoghi, per non corretta identificazione della legittimità dell’edificio sul quale si interviene, o per ogni
altra carenza che comprometta la legittimitĂ della certificazione stessa).
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