Restauro in area vincolata effettuato in assenza della previa SCIA
Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 37, co. 2 d.P.R. 380/0101, secondo cui, quando le opere realizzate in assenza di SCIA consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo ex art. 3, co. 1, lett. c d.P.R. cit., eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l’Autorità competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro.
Trattasi di una sanzione specifica prevista per il caso di abusi su immobili vincolati da irrogarsi a carico del responsabile dell’abuso, il quale può essere soggetto diverso dal proprietario.
Nel caso di specie, il proprietario destinatario della sanzione riusciva a dimostrare di avere ceduto in comodato d’uso (con contratto registrato) l’immobile al proprio figlio, il quale pertanto era da ritenersi il responsabile dell’abuso e al quale andava diretta l’impugnata sanzione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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