Restituzione degli oneri in caso di edilizia produttiva convenzionata

29 Apr 2021
29 Aprile 2021

Il TAR Veneto evidenzia che nel caso di edilizia produttiva convenzionata il pagamento degli oneri di urbanizzazione trova fonte nella convenzione urbanistica stipulata. Pertanto, è da inquadrarsi come corrispettivo della potenzialità edificatoria concessa al privato, e dunque la scelta di quest’ultimo di non esercitare integralmente il proprio ius aedificandi non comporta l’obbligo di restituzione degli stessi da parte del Comune se decade il titolo edilizio.

La fonte dell’obbligo giuridico di pagamento, infatti, non è l’avvenuto rilascio del permesso di costruire ma la stipulazione, a monte, della convenzione urbanistica.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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2 replies
  1. Anonimo says:

    Attenzione: Si parla di avvenuto rilascio del permesso di costruire, uno paga gli oneri ma non può chiedere il rimborso- penso sia così-

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  2. Anonimo says:

    No No scusate, a mio avviso c’è qualcosa che non va- la primaria in genere è assolta in quanto vengono realizzate le opere, la secondaria e il costo eventuale se destinazione non produttiva nella misura del 30%
    + smaltimento rifiuti e sistemazione ambientale si pagano al rilascio dei singoli permessi, non alla stipula della convenzione- geom. giglio – almeno dove lavoro io si fa così, a parte un solo caso che hanno versato la secondaria-

    Rispondi

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