Inammissibilità dell’impugnazione di atti consequenziali e/o confermativi di provvedimenti irricevibili per tardività
Il TAR Veneto sottolinea che gli atti meramente confermativi, consequenziali, dipendenti, esecutivi o ricognitivi di un provvedimento amministrativo immediatamente lesivo che sia stato impugnato tardivamente (e sia dunque irricevibile) sono da ritenersi inammissibili per originaria carenza di interesse.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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