Ristrutturazione e nuova costruzione

07 Dic 2016
7 Dicembre 2016

Il TAR Marche precisa che erroneamente il comune qualifica come ristrutturazione un intervento che comporta l'innalzamento della linea di gronda e un aumento del volume, in quanto l'intervento configura una nuova costruzione, soggetta alle disposizioni del vigente PRG in materia di nuove costruzioni, compreso il rispetto delle distanze.

Il fatto che l'innalzamento sia giustificato da ragioni igienico-sanitarie non cambia la questione.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

Tags: ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC