Ristrutturazione edilizia fedele (secondo le norme previgenti) con riduzione della volumetria preesistente
Il TAR Veneto ha affermato che la previgente disposizione dell’art. 3, co. 1, lett. d d.P.R. 380/2001, secondo cui gli interventi di demolizione e ricostruzione dovevano avvenire nel rispetto della volumetria preesistente, era finalizzata ad escludere dal suo ambito le ricostruzioni che portavano ad incrementi volumetrici (in quanto nuove costruzioni), ma non le ricostruzioni che si differenziavano dal preesistente unicamente per la realizzazione di una minore volumetria, atta a ridurre l’impatto delle costruzioni sul territorio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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