SCIA in sanatoria ex art. 37 T.U. edilizia e PGRA
Il TAR Veneto – con riferimento ad un immobile che il Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) classificava in zona di Pericolosità 2 (pericolosità media) e Rischio 3 (rischio elevato) – ha affermato che, ai fini della doppia conformità necessaria per la SCIA in sanatoria ex art. 37 d.P.R. 380/2001 (nel testo antecedente alla riforma del cd. decreto Salva Casa), il progetto di intervento edilizio deve essere corredato dall’attestato di rischio atto a comprovare la conformità rispetto al PGRA e quindi la conformità dell’intervento alla normativa in vigore alla data di presentazione della SCIA.
Post di Alberto Antico – avvocato
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