La sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione ex art. 33, co. 2 T.U. edilizia non viola né la Carta di Nizza, né la CEDU

11 Dic 2024
11 Dicembre 2024

Il Consiglio di Stato ha affermato che la sanzione pecuniaria, alternativa alla demolizione, di cui all’art. 33, co. 2 d.P.R. 380/2001, non ha natura penale né finalità punitive, assolvendo ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso. Ne discende la non applicabilità del principio di proporzionalità tra reato e sanzione prevista dall’art. 49, co. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta di Nizza) e dall’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), nemmeno con riguardo al diritto di proprietà di cui all’art. 17 Carta di Nizza e art. 1, prot. addiz. n. 1 CEDU, poiché le misure adottate in materia di violazioni edilizie rientrano nel margine di apprezzamento rimesso agli Stati membri, sono fornite di base legale e sono volte al perseguimento dell’interesse generale al controllo del territorio e dell’uso dei beni. Né viene in rilievo il cd. abuso di necessità ai sensi dell’art. 8 CEDU, stante la natura pecuniaria e non reale della sanzione.

Post di Daniele Iselle

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