La sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione ex art. 33, co. 2 T.U. edilizia non viola né la Carta di Nizza, né la CEDU
Il Consiglio di Stato ha affermato che la sanzione pecuniaria, alternativa alla demolizione, di cui all’art. 33, co. 2 d.P.R. 380/2001, non ha natura penale né finalità punitive, assolvendo ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso. Ne discende la non applicabilità del principio di proporzionalità tra reato e sanzione prevista dall’art. 49, co. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta di Nizza) e dall’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), nemmeno con riguardo al diritto di proprietà di cui all’art. 17 Carta di Nizza e art. 1, prot. addiz. n. 1 CEDU, poiché le misure adottate in materia di violazioni edilizie rientrano nel margine di apprezzamento rimesso agli Stati membri, sono fornite di base legale e sono volte al perseguimento dell’interesse generale al controllo del territorio e dell’uso dei beni. Né viene in rilievo il cd. abuso di necessità ai sensi dell’art. 8 CEDU, stante la natura pecuniaria e non reale della sanzione.
Post di Daniele Iselle
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