Sede degli enti del terzo settore e destinazioni d’uso
DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117.
Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
(GU n.179 del 2-8-2017 - Suppl. Ordinario n. 43)
Vigente al: 3-8-2017
Confermato all'art. 71 - Locali utilizzati - che le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attivita' istituzionali, purche' non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
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