Sero venientibus ossa (ovvero, chi presenta un’istanza di PdC, si assicuri che sia completa)
Nel caso di specie, una società presentava nel 2018 un’istanza di PdC per realizzare un fabbricato residenziale plurifamiliare.
Il Comune più e più volte faceva notare alla società che la pratica era sempre carente di qualche documento, ma la società rispondeva ogni volta con quasi tutta, ma non tutta, la documentazione necessaria.
Nel 2022, il vicino presentava una SCIA e a seguire realizzava una porta-finestra, il che mandava in fumo i piani della società, perché veniva a mancare la distanza di 10 metri tra pareti finestrate.
La società impugnava il diniego di PdC da cui era stata raggiunta, sostenendo che l’istanza di PdC a suo tempo presentata avrebbe dispiegato una sorta di effetto prenotativo, tale da inibire il principio di prevenzione, a danno del vicino.
Il TAR Veneto ha respinto il ricorso.
Non possono riconoscersi effetti prenotativi alla richiesta (incompleta) di PdC, in quanto ciò determinerebbe una compromissione del diritto di edificare dei terzi proprietari confinanti, in casi in cui la domanda del titolo edilizio presenti ab origine gravi carenze documentali, la cui integrazione sia eseguita dall’interessato in modo parziale e frazionato con plurime trasmissioni che rallentano oltremodo l’istruttoria e rendono incerta la durata e l’esito stesso del procedimento edilizio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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