Stabilire se un intervento sia ristrutturazione o nuova costruzione influisce sul contributo di costruzione

04 Giu 2026
4 Giugno 2026

Il TAR ha esaminato il caso nel quale il ricorrente aveva presentato una SCIA, alternativa al permesso di costruire, per la realizzazione di un intervento edilizio consistente nella demolizione del preesistente edificio unifamiliare e di un corpo pertinenziale (per una volumetria complessiva di mc 687,17) con ricostruzione e ricomposizione dei volumi sullo stesso lotto, ma in area di sedime parzialmente diversa, con realizzazione di un nuovo edificio unifamiliare di mc 618,85.

Il Comune aveva ritenuto che si trattasse di una nuova costruzione e aveva chiesto il pagamento del relativo contributo, ma il TAR ha classificato l'intervento come ristrutturazione.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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2 replies
  1. Anonimo says:

    Un comune veneto già nel 96′ aveva fatto una delibera di GC, citando giurisprudenza non univoca,
    della Corte Costituzionale (n.296/91) e consiglio di stato (Sez. V^, n. 120 dell’8.2.91) – nel deliberato aveva scritto: Valutato, in aderenza alla giurisprudenza del Consiglio di Sato, che gli interventi di ristrutturazione accompagnati da demolizione e ricostruzione sullo stesso sedime, non comportando aumento del carico urbanistico, debbono essere assoggettati al contributo di costruzione determinato per gli interventi di ristrutturazione edilizia, anzichè per gli interventi di nuova costruzione, stabilendo che qualora la ricostruzione comportasse degli aumenti di volume, o della superficie di calpestio, questi ultimi andranno assoggettati al contributo di concessione come nuova costruzione. In verità, la norma è sempre stata, e la si applica anche oggi, considerando come ristrutturazione soltanto la parte che ricade sullo stesso sedime, mentre la restante parte è considerata nuova costruzione, anche nel caso in cui il volume da ricostruire fosse inferiore.

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  2. Anonimo says:

    Non so a quale TAR si riferisca la sentenza, ma in Veneto, per quanto ne so, la demolizione e ricostruzione effettuata su un sedime diverso comporta il pagamento integrale degli oneri come per una nuova costruzione. Se non ricordo male, vi è anche una specifica previsione regionale che disciplina la questione.

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