Stato legittimo dell’immobile: la denuncia al Podestà non equivale alla licenza edilizia

12 Giu 2024
12 Giugno 2024

Il Consiglio di Stato ricorda che i Comuni, anche prima della l. 765/1967 (cd. legge ponte), potevano richiedere l’ottenimento di un titolo edilizio per edificare fuori dal perimetro del centro abitato come, invece, era previsto dalla l. n. 1150/1942. Tuttavia, l’obbligo di munirsi di titolo ante 1967 doveva essere richiesto in maniera chiara ed espressa dalla fonte di grado secondario, perché introduceva, a livello di regolamento comunale, un requisito che non era richiesto dalla legge statale.

Muovendo da tali premesse il Massimo Organo della Giustizia Amministrativa stabilisce che la cd. denuncia al podestà aveva solo valore di cd. comunicazione interna, ma non richiedeva affatto l’ottenimento di una licenza edilizia, salvo che il RE dell’epoca richiedesse espressamente tale titolo abilitante e/o un’autorizzazione da parte dell’ente locale e/o del Sindaco.

Di conseguenza, nella fattispecie analizzata dal Collegio, per accertare lo stato legittimo dell’immobile, si rispandono gli elementi indiziari previsti dall’art. 9 bis, c. 1 bis del d.P.R. n. 380/2001 relativamente agli immobili “realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali”.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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1 reply
  1. Anonimo says:

    TAR Lazio con la sentenza del 29 aprile 2024, n. 8497

    Si spiega che l’accertamento di conformità può essere concesso esclusivamente in relazione agli abusi edilizi che, pur essendo stati realizzati in assenza di titolo o in difformità dallo stesso, risultano comunque rispettare le prescrizioni di cui alla disciplina urbanistico-edilizia vigenti sia al momento della realizzazione dell’abuso che al momento della presentazione dell’istanza.

    In questo caso particolare è stato rilevato che, prima del cambio di destinazione avvenuto nel marzo del 1962, il magazzino pertinenziale all’unità aveva natura puramente accessoria e, per questo, in base a quanto disposto dalle NTA del PGR comunale del 1931 vigente all’epoca della realizzazione, il vano era escluso dal calcolo della SUL (Superficie Utile Lorda). Con l’avvenuta trasformazione del magazzino in autofficina, invece, si è verificato un incremento del carico urbanistico, rilevante ai fini del calcolo della SUL, che risulta in contrasto con il divieto imposto dallo stesso PRG di allora, che vieta qualsiasi intervento di ampliamento nel tessuto urbano in questione.

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