Sugli atti unilaterali d’obbligo
Il TAR Veneto ha recente espresso alcune proprie considerazioni in merito alla natura e alla disciplina degli atti unilaterali d’obbligo provenienti dai privati.
In particolare:
- in quanto alla natura, essi devono essere qualificati come atti unilaterali ex art. 1333 c.c.; di conseguenza, tale loro natura comporta che l’atto diventa irrevocabile una volta giunto a conoscenza del destinatario e, dunque, non ne è ammissibile la revoca;
- potrebbero eventualmente essere qualificati come proposta contrattuale; in ogni caso una revoca successiva al rilascio del titolo edilizio non sarebbe possibile, in quanto tale titolo costituirebbe accettazione per atti concludenti;
- l’assunzione di obblighi sulla base di norme poi stralciate in sede di approvazione dello strumento urbanistico costituisce assunzione e accettazione del rischio da parte del privato, in assenza di una clausola specifica che subordini il pagamento all’approvazione del medesimo;
- il pagamento di eventuali oneri sulla base di norme poi stralciate non costituisce una dazione priva di causa (e, pertanto, soggetta a restituzione), in quanto si fonda sulla facoltatività e sulla volontarietà del pagamento medesimo nonché sulla possibilità per le PP.AA. di concludere accordi sostitutivi del procedimento.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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