Sull’esenzione dal pagamento degli oneri concessori da parte dell’imprenditore agricolo
Il TAR Veneto ribadisce che l’ipotesi di esenzione dal pagamento degli oneri di cui all’art. 17, co. 3, lett. a) T.U. Edilizia è applicabile solo se sussistono contemporaneamente i due requisiti indicati dalla norma, ossia quello soggettivo della qualità di imprenditore agricolo del soggetto richiedente e quello oggettivo dell’esistenza di un nesso di preordinazione funzionale tra le opere e la conduzione del fondo. Entrambi tali requisiti devono essere dimostrati dal privato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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La cosa che fa discutere è quella che in caso di successiva vendita a soggetti non Imprenditori si possa fare pagando, quest’ultimo, solo gli oneri dovuti , ma il fabbricato rimane in piedi.
Per la seconda ipotesi mi pare occorra una relazione agroeconimica, ante e post intervento.
Gli interventi devono essere accompagnati da un piano aziendale redatto
dal progettista o da un tecnico abilitato con specifica competenza secondo i parametri
indicati dal provvedimento di cui all’art. 50, comma 1, lettera d), n. 2 e approvati dall’Ufficio
A.V.E.P.A. competente territorialmente.
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