Sull’interruzione del processo
Il TAR Veneto precisa che i “rappresentanti legali” il cui decesso può incidere – come interruzione ex art. 299 e 300 c.p.c. – su un processo sono solamente coloro che stanno in giudizio in luogo di incapaci, e non invece i rappresentanti legali delle società, che agiscono di fatto come mandatari dell’ente e il cui avvicendarsi non incide sullo svolgimento del processo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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