Tardività dell’istanza di annullamento in autotutela del permesso di costruire
Il TAR Veneto ribadisce che per il terzo, l’istanza di annullamento in autotutela deve essere presentata entro il termine rigido previsto dalla legge (nel caso di specie, si trattava ancora dei 18 mesi dall’adozione del provvedimento), altrimenti la situazione giuridica si consolida definitivamente. L’unica ipotesi esclusa è quella in cui il terzo abbia impugnato il diniego di autotutela per cui abbia fatto istanza; se il Giudice annulla, la P.A. torna ad avere il potere di agire in autotutela.
Il Giudice veneto fa così propria, anche per il permesso di costruire, la linea di ragionamento fornita dalla Corte Costituzionale per la SCIA edilizia.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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