Titoli edilizi antecedenti al 1° settembre 1967
Il Consiglio di Stato ha affermato che per i manufatti realizzati prima del 1° settembre 1967, l’eventuale titolo edilizio, sebbene non necessario, deve essere considerato ai fini di prova dello stato legittimo dell’immobile, anche per delimitare l’ambito delle opere legittime, non potendosi estendere gli effetti a manufatti non compresi nel suo oggetto. Rimane possibile provare una diversa consistenza originaria qualora il titolo edilizio sia così risalente nel tempo da presentarsi del tutto lacunoso, soprattutto in presenza di pratiche stratificate che riportino dati discordanti.
A tale ultimo scopo, si è ammesso l’utilizzo dei mezzi di prova indicati dall’art. 9-bis d.P.R. 380/2001 per ricostruire in modo attendibile lo stato legittimo dell’immobile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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