Istanza di correzione dello strumento urbanistico generale

13 Apr 2026
13 Aprile 2026

Nel caso di specie, il privato chiedeva al Comune di procedere alla “correzione di errore materiale e rettifiche agli atti” dello strumento urbanistico comunale, al fine di provvedere all’esatta determinazione delle fasce di rispetto e delle fasce di salvaguardia in seguito alla definitiva localizzazione di un’autostrada. Il Comune rimaneva inerte.

Il Consiglio di Stato ha affermato che le istanze dei privati vanno interpretate con riferimento ai canoni di buona fede e conservazione degli atti giuridici di cui agli artt. 1366 e 1367 c.c.: il cittadino non deve qualificarle giuridicamente, ma la P.A. deve individuarne correttamente natura e finalità e ricondurle all’istituto applicabile.

L’obbligo di provvedere può configurarsi anche con riferimento ad atti generali, ivi inclusi quelli di pianificazione e programmazione, non essendo la proponibilità del rito avverso il silenzio esclusa né dal carattere generale o regolamentare dell’atto, né dall’ampiezza della discrezionalità amministrativa: la relativa preclusione discende piuttosto dalla difficoltà di individuare, in ragione della destinazione dell’atto a una pluralità indifferenziata e mutevole di destinatari, i requisiti della legittimazione e dell’interesse a ricorrere. Tuttavia, anche rispetto a tali atti, sono configurabili posizioni di interesse legittimo differenziato e qualificato, specie nei procedimenti officiosi aventi ad oggetto attività programmatoria o pianificatoria, dovuta nell’an, ma discrezionale sul quomodo e sul quid.

Ai fini dell’individuazione dei requisiti della legittimazione e dell’interesse a ricorrere in capo a chi si attivi per l’adozione di provvedimenti di tal natura, non rileva poi l’ampiezza della discrezionalità, salvo il caso in cui quest’ultima, investa anche l’an del provvedere. Ciò accade in genere, salvo ipotesi specifiche, per gli strumenti di pianificazione generale in materia urbanistica e relative varianti. In tali casi, infatti, è da escludersi la sussistenza di un obbligo di provvedere, anche in considerazione delle valutazioni lato sensu politiche riservate alla P.A. che rendono l’inerzia sostanzialmente insindacabile da parte del G.A.

Post di Alberto Antico – avvocato

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1 reply
  1. Anonimo says:

    Sinceramente non capisco- quindi diventa attività pianificatoria, non mera rettifica? serve valutazione urbanistica? per cui in realtà si sta chiedendo una variante urbanistica mascherata? Quindi è pianificazione ?La pianificazione è discrezionale (anche nell’an) nessun obbligo di provvedere?

    Se così è, il Cds sta dicendo: Non basta chiamarla “correzione di errore materiale”: se per farla si deve rimettere mano alle scelte urbanistiche, allora non è un errore, è pianificazione e non si è obbligati
    a farla.

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