Titoli edilizi e privacy

14 Gen 2021
14 Gennaio 2021

Il T.A.R. Brescia ricorda che i titoli edilizi sono atti pubblici e, in quanto tali, non soggiacciono al diritto di riservatezza.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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2 replies
  1. Daniele Iselle says:

    Parere su una istanza di accesso civico – 10 agosto 2017 [6969290]
    Parere su una istanza di accesso civico – 1 settembre 2017 [6979959]

    VEDI ANCHE

    Parere su una istanza di accesso civico – 3 gennaio 2019 [9080951]
    Parere su una istanza di accesso civico – 24 gennaio 2019 [9084347]
    Parere su una istanza di accesso civico – 15 febbraio 2018 [8125663]
    Parere su una istanza di accesso civico – 7 febbraio 2019 [9086520]
    Parere su una istanza di accesso civico – 20 luglio 2017 [6843143]
    Parere su una istanza di accesso civico – 20 dicembre 2018 [9069884]
    Parere su una istanza di accesso civico – 7 febbraio 2019 [9086500]
    Parere su una istanza di accesso civico – 19 dicembre 2018 [9073695]
    Parere su una istanza di accesso civico – 24 dicembre 2018 [9073654]
    Parere su una istanza di accesso civico – 24 maggio 2017 [6495600]

    Rispondi
  2. Daniele Iselle says:

    Peccato che il Garante della Privacy non la pensi così e sanziona pesantemente, compresi i consiglieri comunali che comunicano a terzi i documenti acquisiti per mandato.
    https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9347818
    ______________________________________________________________________________
    Pareri del Garante in materia di accesso civico a permessi di costruire (provv. n. 68 dell’8 febbraio 2018, doc. web n. 8052934; provv. n. 103 del 22 febbraio 2018, ivi, doc. web n. 8357130); a concessioni edilizie in sanatoria (n. 260 del 3 maggio 2018, ivi, doc. web n. 8997418); a concessioni immobiliari e planimetrie (provv. n. 179 del 2 ottobre 2019, ivi, doc. web n. 9162546); a ulteriori titoli edilizi come SCIA e CILA (provv. n. 1 del 3 gennaio 2019, ivi, doc. web n. 9080951).
    _____________________________________________________________________________

    https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9117119

    RITENUTO che le argomentazioni addotte, rivolte a dimostrare l’infondatezza di quanto contestato non risultano idonee a determinare l’archiviazione del procedimento sanzionatorio. Infatti, anzitutto, con riguardo al fatto che i “titoli edilizi non sono coperti da privacy” e sono “atti pubblici”, si ribadisce quanto già rappresentato nella nota sopracitata prot. n. 14703 del 17 maggio 2018 del Dipartimento Libertà Pubbliche e Sanità di questa Autorità, per cui “ (…) il d.lgs. n. 97/2016 ha abrogato l’art. 23, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013, che prevedeva l’obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni di pubblicare sul sito web istituzionale gli elenchi dei provvedimenti adottati, con particolare riferimento “ai provvedimenti finali dei procedimenti di: a) autorizzazione o concessione», ai quali, secondo l´orientamento adottato dall´ANAC dovevano ritenersi equiparati anche la DIA e la SCIA (Orientamento n. 11 del 21/5/2014, in https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ArchivioStorico/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=e155116a0a7780422a6899a8fa56d3f9).
    Si rileva che, in ogni caso, anche nel previgente testo normativo non era previsto l´obbligo di pubblicazione online dei “provvedimenti integrali”, ma solo di una «scheda sintetica» degli elementi previsti dalla disposizione, ossia «il contenuto, l´oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento» (art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013, abrogato), senza specifici riferimenti alla pubblicazione di dati personali ivi contenuti”.

    ORDINA

    a XX, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la somma euro 10.000,00 (diecimila) prevista dall’art. 162, comma 2-bis del Codice, ridotta dei due quinti, secondo quanto previsto dall’art. 164-bis, comma 1, del Codice medesimo, per un importo pari a euro 4.000,00 (quattromila), per la violazione dell’art. 19, comma 3, del Codice per aver comunicato a terzi, in qualità di consigliere comunale, in assenza di idonei presupposti di legge, documentazione contenente dati personali del segnalante;

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