Un deposito di autoveicoli a pagamento rientra nella categoria “produttiva e direzionale”, mentre l’attività florovivaistica in quella “rurale”
Il TAR Veneto chiarisce che la creazione di un deposito di autoveicoli a pagamento rientra nella categoria "produttiva e direzionale" e che, se viene realizzato dove c'era una attività florovivaistica (che rientra nella categoria "rurale"), costituisce un mutamento della destinazione d’uso non all’interno della stessa categoria funzionale (c.d. “orizzontale”), ma un cambio di destinazione tra diverse categorie (c.d. “verticale”).
Questo mutamento, anche se operato in assoluta carenza di opere, è riconducibile alla categoria degli “interventi di nuova costruzione” di cui alla lettera e) dell’art. 3 d.P.R. 380/2001, con necessario assoggettamento a permesso di costruire ex art. 10, comma 1, lett. a), dello stesso testo unico e al relativo regime contributivo e sanzionatorio.
Per quanto riguarda il D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480, recante il "Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse", il TAR afferma che l’attività di rimessa di veicoli non è liberalizzata ma soggetta a titolo autorizzativo, peraltro subordinato al rispetto delle norme edilizie e alla conformità dell’area alla destinazione urbanistica
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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