Intervento del prof. Barel su difformità edilizia e situazioni anteriori alla legge n. 10/1977?
Dopo avere letto il post di Dario Meneguzzo del 5 novembre sulla difformità edilizia in relazione a situazioni anteriori alla legge 10/1977, aggiungo alcune osservazioni, in quanto le riflessioni mi sollecitano qualche pensiero che non vuole essere una soluzione, ma solo una reazione a caldo tra amici.
A) La Giurisprudenza sovranazionale ha col tempo esteso il principio di irretroattività oltre le norme qualificate come penali a includere in modo più ampio tutte quelle “sanzionatorie”.
Di qui un primo dubbio sulla conformità a principi sovraordinati della applicazione di sanzioni stabilite a partire dal 1977 a fatti anteriori.
B) la legge del 1977 tipicizza l’illecito come difformità da “concessioni” edilizie. Non da licenze. Argomento fragile ma.. testuale.
C) le sanzioni della legge del 1942 erano eventuali, con una riserva di adozione di eventuali provvedimenti (per di più entro 1 mese dalla sospensione). Anche perché la eventuale difformità dalle modalità esecutive della licenza edilizia ben potevano essere non in contrasto col regolamento edilizio o Prg, sicchè poteva ritenersi superfluo intervenire per variare la licenza a cose fatte per limitarsi a prendere atto della conformità della costruzione realizzata alle regole edificatorie. L’abitabilità potrebbe dunque essere vista come la presa d’atto della situazione ossia della non necessità di sciogliere la riserva in un provvedimento formale oltre non addirittura come un adeguamento implicito ma formale della licenza alla realtà.
D) continuo a trovare non convincente l’idea della imprescrittibilità delle Sanzioni amministrative con la tesi formalistica dell’illecito permanente. Allora anche il furto è permanente e imprescrittibile se la refurtiva non viene recuperata ! Corollario della certezza del diritto è che il trascorrere del tempo prima o poi abbia effetti giuridici, tutto l’ordinamento declina in vari istituti questa esigenza fondamentale di reset..
Leggo che la giurisprudenza va in direzione opposta. Ma mai dire mai.. specie se si prende di petto la questione di principio .. o ci penserà il Legislatore ??
Bruno Barel - avvocato e professore associato di Diritto dell’Unione europea e Diritto internazionale privato presso l'Università di Padova
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Solo poche parole che spero sia comprensibili. Il legislatore non penserà proprio ad un bel niente. Aggiungo che introdurre il principio della prescrizione in materia urbanistica e tutela del territorio, oltre ad essere un’idea perdente, mi pare un espediente per correggere le conseguenze più gravi di un sistema impazzito. MI spiego. Prima della legge del ’70 ed anche della legge ponte il contenuto necessario delle licenze era piuttosto striminzito e anche il mutamento di destinazione d’uso con opere era indifferente. Con l’introduzione degli oneri di urbanizzazione questi ultimi fanno corpo con la concessione e qualunque modifica incide su quelli e in definitiva le variazioni, talvolta minimali, diventano addirittura reati. L’espansione della potestà pubblica sull’edilizia e urbanistica ha condotto ad una generale intolleranza che senza che vi siano evidenze di un reale interesse pubblico.
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