Valore di una sentenza civile non passata in giudicato relativa ai confini ai fini del rilascio di un titolo edilizio

08 Mag 2014
8 Maggio 2014

La sentenza del Consiglio di Stato n. 1942 del 2014 esamina la questione delle indagini sulla proprietà e sui confini che il Comune deve effettuare ai fini del rilascio di un titolo edilizio.

Scrive il Consiglio di Stato circa i limiti dell'indagine: "Al fine di risolvere le questioni giuridiche poste da queste ultime, occorre innanzitutto ricordare che per costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in sede di rilascio di titoli ad edificare l’amministrazione è tenuta a verificare la disponibilità giuridica del richiedente, ma non le sono richieste complesse ricognizioni giuridicodocumentali sul titolo di proprietà (o altro diritto reale), ritenendosi per contro sufficiente che l’istante esibisca un titolo che formalmente legittimi il rilascio del provvedimento abilitante in suo favore (Sez. III, 22 aprile 2013, n. 2238; Sez. IV, 20 dicembre 2013, n. 6165, 22 novembre 2013, n. 5563, 4 aprile 2012, n. 1990). In questa prospettiva, si afferma che l’obbligo per l’amministrazione di verificare che il  richiedente rispetti i limiti privatistici gravanti sul fondo sul quale intende edificare è soddisfatto mediante semplice presa d’atto di detti limiti, in quanto effettivamente conosciuti o immediatamente conoscibili o non contestati, senza la necessità di procedere ad un’accurata e approfondita disanima dei rapporti civilistici (Sez. IV, 26 luglio 2012, n. 4255; Sez. VI, 28 settembre 2012 n. 5128).

4. Nella medesima linea si colloca anche il precedente invocato dall’appellante (Sez. IV, 4 aprile 2012, n. 1990, sopra citato), nel quale si è ribadito che “la questione della titolarità del bene in ordine al quale viene chiesto titolo abilitativo al Comune, è questione incidentale che non può farsi coincidere del tutto con l’accertamento della titolarità reale, che non compete funditus né all’adito
giudice amministrativo, né alla amministrazione competente in materia edilizia. Ai fini del rilascio del permesso di costruire l'amministrazione è onerata del solo accertamento della sussistenza del titolo astrattamente idoneo da parte del richiedente
alla disponibilità dell'area oggetto dell'intervento edilizio: cioè l'astratta proprietà desunta dagli atti pubblici prodotti ed in via residuale dalle risultanze catastali. Nel procedimento di rilascio dei titoli edilizi, l'amministrazione ha il potere e il dovere di
verificare l'esistenza, in capo al richiedente, di un idoneo titolo di godimento sull'immobile interessato dal progetto di trasformazione urbanistica, costituendo tale verifica un'attività istruttoria che non è diretta, in via principale, a risolvere i conflitti di interesse tra le parti private in ordine all'assetto proprietario degli immobili interessati, ma che risulta finalizzata, più semplicemente, ad accertare il requisito della legittimazione del richiedente.”. La pronuncia in esame ha quindi soggiunto che se l’amministrazione “ha
sempre l’onere di verificare la legittimazione del richiedente la concessione edilizia e ora il permesso di costruire, accertando che sia il proprietario dell’immobile oggetto  dell’intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l’attività edificatoria”, nondimeno “non incombe, però, alla p.a. l’onere di effettuare complesse indagini e ricognizioni giuridico-documentali sul titolo di proprietà depositato dal richiedente” (in termini simili anche la pronuncia della IV Sez. n. 3508 dell’8 giugno 2011, parimenti invocata dalla Società Zandonai).

5. Tanto precisato, il TRGA si è pienamente attenuto a questo indirizzo, rilevando che l’amministrazione resistente aveva basato il rilascio del titolo ad edificare contestato sulle convergenti risultanze istruttorie costituite dalla documentazione fotografica raffigurante lo stato dei luoghi sin dal 1983, dalla quale emergeva in particolare l’esistenza di un cancello e di una recinzione posti a delimitazione delle due proprietà e dalla sentenza del Tribunale di Rovereto che aveva regolato il confine in corrispondenza di tale manufatto. Contro questa ratio decidendi si infrange anche la censura di eccesso di potere per difetto di istruttoria sulla situazione dei luoghi ed in particolare dei fondi interessati dall’edificazione.

6. A confutazione della controeccezione della ricorrente, la quale ha riferito di avere segnalato all’amministrazione l’appello nei confronti di detta pronuncia, il giudice di primo grado ha affermato che: “vi era dunque, se non la assoluta certezza, certamente una forte apparenza della titolarità della richiedente (…) mancavano al momento della conclusione del procedimento, adeguati elementi istruttori per negare la concessione”. Il giudice di primo grado non ha quindi mancato di evidenziare che, la circostanza, pur nota all’amministrazione, che la sentenza del Tribunale di Rovereto era stata appellata, non poteva indurre quest’ultima a  soprassedere dal rilasciare la concessione, a causa della necessità di non aggravare il procedimento che sulla base delle suddette emergenze documentali poteva già all’epoca ritenersi sufficientemente istruito. Nessuna critica può dunque essere rivolta per questa parte alla decisione qui appellata".

Per quanto riguarda poi la rilevanza di una sentenza del giudice civile non passata in giudicato, che accerta i con fini, nella snetenza si legge che: "7. Erra poi l’appellante a negare rilievo di prova in sede procedimentale amministrativa ad una sentenza civile non passata in giudicato. In assenza di prove legali e di divieti di legge, nessun dubbio può nutrirsi sul fatto che anche quest’ultima possa essere impiegata dall’amministrazione come fonte di convincimento per l’esercizio di poteri di sua competenza. I principi di efficienza ed efficacia che reggono l’azione amministrativa (art. 1 l. n. 241/1990) non consentono di attendere i tempi, notoriamente lunghi, per ottenere l’incontrovertibilità propria del giudicato. Più in generale, il grado di certezza dei fatti rilevanti per l’esercizio del potere amministrativo preteso dall’ordinamento è relativo, potendo in altri ambiti essere acquisiti elementi di conoscitivi fondati su mere attestazioni dei privati istanti (le autocertificazioni), la cui efficacia probatoria riposa sul principio di autoresponsabilità del dichiarante e sulle verifiche campionarie successive. A fortiori dunque deve ritenersi consentito all’amministrazione di impiegare pronunce giurisdizionali non ancora definitive.

8. In memoria conclusionale la società appellante si sofferma poi sull’efficacia delle sentenze civili nel giudizio amministrativo, traendo dall’indirizzo giurisprudenziale che riconosce l’utilizzabilità delle prime ai fini di prova dei fatti controversi nel secondo argomenti a sostegno  delle proprie doglianze, come finora esaminate. Sostiene al riguardo la Società Zandonai che, l’accertamento, con efficacia di giudicato, contenuto nella Corte d’appello di Trento accertato secondo cui “il confine tra le pp.ff 894 (ora 894/1 e 894/2) e 895/1 C.C. Pedersano si identifica con il confine catastale di cui al grafico 2 della c.t.u.”, avrebbe fatto venire meno i presupposti fondanti il rilascio della concessione edilizia impugnata. La deduzione è tuttavia inconferente ai fini dello scrutinio di detta doglianza. L’errato apprezzamento dei presupposti fattuali e giuridici rilevanti per l’esercizio di un potere attiene alla questione della legittimità del provvedimento impugnato, che il giudice di primo grado ha apprezzato come finora detto, mentre i rapporti tra sentenze di diversi ordini giurisdizionali concernono la diversa questione della prova dei fatti controversi nell’ambito del giudizio amministrativo. Come sopra detto il TAR è giunto alla conclusione che l’amministrazione abbia effettuato una valutazione di detti presupposti non inficiata da errori in base alle risultanze istruttorie in suo possesso e che non fosse necessario attendere l’esito del giudizio civile, onde non aggravare il procedimento. La Società Zandonai si duole per contro che la situazione di fatto rappresentatasi dal Comune di Lagaranina sia stata a posteriori smentita dalla sentenza d’appello del giudizio di regolamento dei confini. Che ciò sia avvenuto non è contestabile, ma che l’operato dell’amministrazione sia del pari stato rispettoso dei canoni generali dell’agire amministrativo sotto i profili, qui contestati, dell’errato apprezzamento dei fatti e del difetto di istruttoria, oltre che di non aggravamento del procedimento, è altrettanto pacifico, alla luce di quanto finora osservato".

Dario Meneguzzo -avvocato

sentenza CDS 1942 del 2014

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1 reply
  1. mitigazione says:

    Assolutamente un ottimo post. Seguo con interesse
    il sito http://italiaius.it. Avanti così.

    articolo molto d’attualità

    Rispondi

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