Videoseminario di Italiaius – venerdì 10, ore 9-9,40 – ZOOM IT: legge regionale 51 del 2019 sui sottotetti

09 Apr 2020
9 Aprile 2020

Italiaius, non potendo organizzare i tradizionali convegni,  propone ai lettori una modalità alternativa per confrontarsi sulle questioni tecniche che caratterizzano  il nostro lavoro: un videoseminario breve, della durata di 40 minuti, utilizzando la piattaforma Zoom.

Il primo videoseminario breve riguarderà la legge regionale veneta n. 51 del 2019, sul recupero dei sottotetti a fini abitativi. Come è noto, questa legge è stata impugnata dal Governo davanti alla Corte Costituzionale.

Relatori saranno gli avvocati Stefano Bigolaro e Alessandro Veronese, moderatore l'avv. Dario Meneguzzo, in collaborazione con l'avv. Matteo Acquasaliente.

In via sperimentale, questo primo videoseminario sarà venerdì 10 aprile 2020 dalle ore 9 alle ore 9,40, usando la funzione base della piattaforma ZOOM: gli orari di inizio e di fine e la durata sono fissi per ragioni tecniche (perchè questo impone la versione base di ZOOM).  Quindi è fondamentale la puntualità.

Per partecipare al videoseminario è necessario prima installare ZOOM sul computer o sullo smartphone: ovviamente questa operazione va fatta prima, per tempo, perchè farebbe perdere troppo tempo farla venerdì alle 9 e, una volta fatta, servirà anche per altre occasioni.

L'installazione di ZOOM e la partecipazione al videoseminario sono gratuiti. 

Una volta installato ZOOM, venerdì mattina alle ore 8.59 si potrà accedere al videoseminario, utilizzando un link, un codice ID e una password.

Link, codice e password saranno pubblicati   su Italiaius alle ore 8.45 di venerdì mattina.

La funzione base di ZOOM consente l'accesso a 100 persone in contemporanea.

Quindi proviamo a fare questo primo videoseminario e vediamo come va.

Se la formula del videoseminario breve sarà gradita, potremo programmarne altri.

Per preparare il videoseminario ci sarebbero utili vostre domande, da inviarci per tempo (cioè oggi) o con la funzione commento al presente post oppure anche via email, all'indirizzo info@italiaius.it 

In allegato pubblichiamo alcune indicazioni per installare ZOOM e poi per collegarsi (se qualcuno vuole integrare queste indicazioni per agevolare gli altri interessati, ce lo comunichi pure e le pubblicheremo)

avv. Dario Meneguzzo

Accedere a zoom da pc e smartphone

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6 replies
  1. fiorenza dal zotto says:

    Buon giorno, rispondo a stefano in relazione a quale sia lo strumento per l’adeguamento alla legge. A mio avviso, l’indicazione contenuta nella legge è necessariamnete ambigua perchè l’adeguamento può comportare: a) la sola modifica del regolamento edilizio (con approvazione “secca” in consiglio comunale e senza alcuna variante urbansitica); b. la modifca del regolamento e la contestuale variante urbanistica nel caso in cui si vogliano individduare aree specifiche di esclusione o per la monetizzazione. Nel caso del mio comune (spinea), ho previsto una semplice modifica regolametare perchè non abbiamo modifiche di carattere “territoriale”. Al fine di concertare il provvedimento prima della sua apporvazione (“secca”), la norma è stata illustrata preliminarmente e oggetto di pre-osservazioni e tra pcoo andremo ad approvarla.
    In relazione poi alla possibilità di applicare direttamente la legge nell’ipotesi in cui i comuni non si adeguino nei termini assegnati (10 maggio 2020, fatte salve eventuali proroghe da Covid 19), al seminario che abbiamo organizzato lo scorso 21 febbraio a spinea, gli avvocati non avevano ravvisato questa possibilità e avevano affermato che il mancato adeguamento da parte dei comuni non avrebbe consentito l’applicazione della norma. Quindi, in tale ipotesi, non restava altra possibilità che ricorrere per inadempimento per il mancato adeguamento da parte del comune.

    Rispondi
  2. Christian Alverdi says:

    Buona sera, cortesemente in caso di problemi per il collegamento, chiedo se fosse possibile vedere la registrazione in un secondo momento.
    grazie
    Arch. Christian Alverdi

    Rispondi
  3. Anonimo says:

    Mi sembra che in questa legge ci sia molta confusione: le “condizioni e i limiti” per il recupero a fini abitativi dei sottotetti sono determinati dal regolamento edilizio (art. 2) o dallo strumento urbanistico (art. 4)? E’ chiaro a tutti che questa legge è un mero “copia e incolla” della precedente LR 12/1999, ma nel frattempo il regolamento edilizio se n’è uscito dai P.I. (anche se – putroppo – dopo l’avvento del RET nazionale sta prepotentemente cercando di rientrare nella pianificazione uno strumento che dovrebbe disciplinare solo le questioni strettamente edilizie).
    La confusione regna sovrana anche al comma 3 dell’art. 2, rispetto all’eventuale esclusione di determinate tipologie, che dovrebbe essere disciplinata dal regolamento edilizio ma anche con deliberazione di Consiglio Comunale (è un’ovvietà oppure il Consiglio deve esprimersi volta per volta?) e al comma 4 in merito all’esclusione di determinate aree nonché alla monetizzazione dei parcheggi, che non è disciplinata dal regolamento edilizio ma dal Consiglio Comunale (nella variante allo strumento urbanistico o volta per volta?).
    In riferimento alle considerazioni di Fiorenza Dal Zotto in merito all’inerzia dei Comuni nell’adeguare lo strumento urbanistico (o il regolamento edilizio? o entrambi?), non è forse possibile, una volta scaduto il termine dei 120 giorni, applicare la legge così come sta, in quanto le condizioni e limiti che i Comuni possono porre sarebbero più restrittivi (e non meno) rispetto alla legge? Ritengo che non ci sarebbero gli estremi per vietare un intervento conforme alla legge.
    Infine, il titolo abilitativo (SCIA) deve intendersi SCIA art. 22 o art. 23 del DPR 380/2001 ? Fino a ieri, in vigenza della LR 12/1999, era prevista la “concessione” e quindi PdC o al massimo SCIA art. 23. Oggi, in assenza di specificazione, sembrerebbe ammessa la SCIA art. 22, d’altro lato, l’onerosità “come nuova costruzione” sembrerebbe far propendere per SCIA art. 23.

    Rispondi
  4. fiorenza dal zotto says:

    Mi permetto di rispondere al quesito di Paola. Direi di no. Segnalo però che, ricorrendo al piano casa (l.r. 14/2019) pur nel rispetto delle limitazioni in esso contenute, si possono riutilizzare i sottotetti senza le limitazioni della l.r. 51/2019 e quindi senza il vincolo del non aumento del numero di unità abitative esistenti e legittimate prima dell’intervento.
    Domande per videoseminario:
    1. necessario chiarire che si tratta du superfici in deroga alle potanzialità edificatorie date dallo strumento urbanistico;
    2. utile descrivere le differenze tra recupero dei sottotetti con piano casa (l.r. 14/2019) e l.r. 51/2019;
    3. visto che risulta pendente il giudizio della Corte costituzionale (art. 117 se non ricordo male), visto che comunque la legge è in vigore, se i comuni la recepiscono nei propri regolamenti e/o piani degli interventi/prg, quale effetto potrà derivare sulle scia presentate in applicazione di tale norma nel caso in cui la Corte costituzionale ne dichiari l’incostituzionalità? Sono fatti salvi gli effetti che la legge ha determinato oppure la sentenza ha valenza ex tunc?
    4. I comuni hanno tempo, se non ricordo male, fino al 10 maggio per adeguare i propri strumenti urbanistici. Questo termine deve intendersi prorogato dall’art. 103 del d.l. 18/2020 (corona virus, per capirci)?
    5. Se un certo comune non fa nulla nè prima nè dopo i termini assegnati (che siano prorogati o meno dal decreto legge sul Corona Virus poco importa) – magari giustificando tale rinuncia con il fatto che risulta pendente il giudizio sulla costituzionalità della legge – di fatto preclude ai cittadini di quel certo comune di poter utilizzare questo strumento per il recupero dei sottotetti. Cosa può fare il cittadino considerato che in alcuni comuni, quelli che recepiscono la legge, può appunto recuperare queste superfiici, cosa che invece non potrà fare nei comuni che non si adeguano? Può solo presentare ricorso a un provvedimento di diniego? Può ricorrere contro il comune per silenzio inadempimento rispetto a un adeguamento prescritto dalla legge (51/2020)? Può chiedere la nomina di un commissario ad acta che, in via sostitutiva, faccia ciò che il comune non ha fatto?
    Al momento non ho altre domande/contributi, ma se me ne venissero in mente altri, ve le porrò. Vi ringrazio molto. Fiorenza Dal Zotto

    Rispondi
  5. PAOLA says:

    Gentili organizzatori e relatori del video-seminario,
    vi pongo il mio quesito:

    Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d), il recupero dei sottotetti è consentito esclusivamente per l’ampliamento delle unità abitative esistenti e non può determinare un aumento del numero delle stesse.
    In applicazione di tale articolo è possibile con l’applicazione della LR 51/2019 consentire che una unità abitativa “grande” per superficie con porzione di soffitta esistente, venga suddivisa in tre unità abitative (frazionamento consentito ai sensi delle NTO di PI vigenti) recuperando ad abitativa la porzione di soffitta? Ottenendo così tre unità ottenute dal frazionamento dell’esistente unità con recupero della sua pertinenza, ovvero del sottotetto esistente.

    Oppure data la definizione di unità abitativa esistente (legittimamente realizzata al 6.04.2019 dal comma 1, Art.2), si deve considerare come tale l’unica unità attualmente esistente, e quindi il frazionamento, se pur ammesso dalle NTO di PI, aumenta il numero delle unità ai sensi della LR 51/2019?
    Sperando di essere stata abbastanza chiara nella mia descrizione, auguro buona lavoro.

    Un caro saluto all’Avv. Dario Meneguzzo e M. Acquasaliente.

    Geom. Paola Vincenti

    Rispondi

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