Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali: adozione di nuove mappe in salvaguardia
Con la delibera n. 12 del 18.12.2025 (come da comunicato pubblicato in G.U., Serie generale n. 16 del 21.01.2026) la Conferenza istituzionale permanente dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali ha adottato in salvaguardia ai sensi dell’art. 65, co. 7 e 8 del codice dell’ambiente, le mappe di allagabilità-altezze idriche, di pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni revisionate e aggiornate ai sensi dell’art. 14, co. 2 della cd. direttiva alluvioni e art. 12, co. 2 d.lgs. 49/2010.
Le mappe di allagabilità-altezze idriche, di pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale.
La delibera di adozione è pubblicata insieme alle mappe di allagabilità-altezze idriche, pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni sul sito istituzionale dell’Autorità di bacino distrettuale.
Il comunicato è consultabile al link:
Post di Alberto Antico – avvocato
E questo è il link al sito "nascosto" del Distretto Alpi Orientali ove è pubblicata la variante in salvaguardia del Piano Alluvioni:
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1207357&IdDelibere=4027
Daniele Iselle

Si auspica che la modifica sia stata dettata esclusivamente da valutazioni tecniche e non anche da motivazioni politiche, considerato che alcuni sindaci avevano lamentato l’impossibilità di costruire in determinate aree. Nel territorio in cui lavoro sono state eliminate molte zone P1 e altre sono state riclassificate da P2 a P1.
Il riferimento all’aspetto politico deriva dal fatto che, durante un consiglio comunale, una sindaca aveva espresso lamentele circa l’eccessiva restrittività del piano, trattandosi di un comune attraversato dal fiume. Si spera quindi che non siano state accolte richieste di revisione relative a zone a rischio elevato, se non nei casi in cui fossero effettivamente possibili miglioramenti sulla base di approfondimenti tecnici.
Segnalo, da tecnico, che le mappature non hanno alcun contenuto o orientamento “politico” ma sono afflitte inesorabilmente da criticità metodologiche che, in molti casi, ne inficiano la precisione e quindi lo scopo finale, ovvero garantire il territorio contro il rischio idraulico. A titolo puramente esemplificativo, per quanto riguarda le alluvioni torrentizie (conoidi alluvionali, ex zona di attenzione), l’utilizzo del modello digitale del terreno depurato da “ostacoli idraulici” come edifici e strade rende i modelli idraulici totalmente inaffidabili. Il risultato, detta “in soldoni”, è che l’acqua va da altre parti e quindi non si tutelano realmente le aree critiche e magari si vincolano settori di territorio che non avrammo mai criticità. Idem per le alluvioni di pianura, dove ad esempio a Vicenza, si sono “dimenticati” della bretella dell’Albera nel modello idraulico e quindi i risultati sono FALSI. Potrei continuare ancora, ma il tema secondo me è semplice: le norme del PGRA non sono congruenti con la qualità delle mappature.
Nel testo della delibera, ce tutta una parte dedicata alle NTA , ed è probabilmente la parte più importante di tutto il provvedimento. Il ragionamento è costruito “a tenaglia”. Ma il messaggio di fondo e la Conferenza sta dicendo una cosa molto semplice:
le NTA del PGRA funzionano solo se applicate alle mappe aggiornate
applicarle alle mappe vecchie le renderebbe incoerenti e, di fatto, scorrette.
Tutto il resto serve a giustificare giuridicamente questa conclusione.
Nelle norme(zona P1 art. 14), o meglio secondo l’autorità di Bacino, si intravedono aspetti positivi, in un parere recente è scritto: ” Si coglie l’occasione per precisare che, per le apparecchiature elettromeccaniche o le opere nelle quali non sia previsto lo stazionamento di persone, il rispetto della quota di sicurezza può essere ottemperata rendendo stagne le stesse”. Ne consegue che la tutela prioritaria riguarda l’incolumità delle persone, mentre per le opere e le apparecchiature è ammessa la permanenza, purché siano adottate idonee misure tecniche.
E se c’è un progetto in corso?
Qui il punto è delicato, ma il messaggio del Distretto è questo:
• procedimenti non conclusi:
◦ devono essere valutati sulle nuove mappe PGRA adottate;
• anche se il progetto è stato presentato prima;
• perché, secondo la delibera:
◦ applicare le vecchie mappe significherebbe valutare
“uno stato dei luoghi non aggiornato”.
Le nuove mappe PGRA sono il riferimento obbligatorio;
Le NTA si applicano su quelle mappe, non su quelle vecchie;
Rischio di conflitti su procedimenti in corso, ma il Distretto se ne assume la responsabilità
il Distretto NON sta usando la salvaguardia in modo “debole”
ma come strumento di immediata sostituzione funzionale della cartografia precedente.
Le norme del PGRA restano le stesse, ma da ora si applicano esclusivamente alle mappe aggiornate adottate in salvaguardia, che costituiscono l’unico quadro conoscitivo valido.
L’espressione “entrano in vigore” sarebbe fuorviante se non spiegata-
Nel testo della Delibera n. 12, al punto si dice:
CONSIDERATO che, nello specifico, l’assunzione di una disciplina di salvaguardia risponde:
– ad una prioritaria esigenza cautelare in quanto è funzionale a rendere vincolanti le mappe
aggiornate del PGRA, con efficacia immediata dalla pubblicazione in GU del relativo avviso e per il
periodo transitorio necessario al completamento dell’attività di aggiornamento
Adozione di nuove mappe in salvaguardia: cosa vuol dire? se si ha un progetto in corso, che ora dalla mappa non è più in zona P1, che succede? si parla del caso non si sia ancora espresso il distretto—Si voleva capire la cartografia ante adozione che fine fa.
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