Diniego di un PUA di iniziativa privata in sede di approvazione
Il TAR Veneto ha affermato che l’approvazione di un PUA di iniziativa privata previamente adottato non è un atto dovuto, ancorché il medesimo risulti conforme al P.R.G., perché, sussistendo un rapporto di necessaria compatibilità ma non di formale coincidenza tra quest’ultimo e i suoi strumenti attuativi ed essendovi una pluralità di modi con i quali dare attuazione alle previsioni dello strumento urbanistico generale, è ineliminabile la sussistenza di un potere discrezionale nella valutazione delle soluzioni proposte, dato che il Comune non si limita a svolgere un semplice riscontro della conformità del PUA al P.R.G., ma esercita pur sempre poteri di pianificazione del territorio e pertanto può negare l’approvazione del piano attuativo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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