I piani particolareggiati possono derogare alla distanza di 3 metri di cui all’art. 873 c.c. ?

25 Gen 2018
25 Gennaio 2018

Una sentenza del Tribunale di Vicenza afferma che i piani particolareggiati con previsoni planivolumetriche possono derogare alla distanza di 3 metri di cui all'art. 873 c.c., in applicazione (analogica?) dell’art. 9, ultimo comma, del Decreto Ministeriale del 2 aprile 1968 n.1444, il quale stabilisce che “Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche” .

Post di Dario Meneguzzo - avvocato


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