I piani particolareggiati possono derogare alla distanza di 3 metri di cui all’art. 873 c.c. ?
Una sentenza del Tribunale di Vicenza afferma che i piani particolareggiati con previsoni planivolumetriche possono derogare alla distanza di 3 metri di cui all'art. 873 c.c., in applicazione (analogica?) dell’art. 9, ultimo comma, del Decreto Ministeriale del 2 aprile 1968 n.1444, il quale stabilisce che “Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche” .
Post di Dario Meneguzzo - avvocato Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
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