La convenzione di lottizzazione
Il TAR Veneto ha affermato che la convenzione di lottizzazione – quale strumento eventuale di attuazione del PRG – deve essere intesa quale accordo sostitutivo di provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 l. 241/1990 in quanto espressione dell’esercizio consensuale di un potere pianificatorio, che sfocia in un progetto e in una serie di disposizioni urbanistiche generanti obblighi od oneri.
Post di Alberto Antico – avvocato
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