La proroga delle lottizzazioni disposta con il cd. decreto del fare del 2013
Il TAR Veneto ha affermato che la proroga triennale prevista dall’art. 30, co. 3-bis d.l. 69/2013, come convertito nella l. 98/2013, per le convenzioni di lottizzazione stipulate sino al 31.12.2012 è ispirata alla finalità di consentire il differimento una tantum dei termini per la realizzazione degli interventi, in considerazione delle difficoltà in cui possono essere incorsi gli operatori a causa della crisi economica dell’epoca: essa pertanto ha carattere eccezionale e non è suscettibile d’interpretazioni estensive o analogiche, atteso che la previsione di precisi termini di validità delle convenzioni urbanistiche risponde a rilevanti esigenze di interesse pubblico e, segnatamente, alla necessità per la collettività di poter contare sulla realizzazione delle opere entro un lasso di tempo ragionevole e definito.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Allora non si capisce come mai tale proroga, visto l’interesse pubblico a terminare i lavori, è ancora oggi valida: La proroga dei termini delle convenzioni e dei piani attuativi si applica anche alle convenzioni urbanistiche che abbiano usufruito della proroga di cui all’art. 30, co. 3-bis, D.L. 69/2013, con riferimento all’art. 10-septies del D.L. 21/2022 e successive.
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