L’(in)adempimento di una convenzione urbanistica
Il TAR Veneto ha affermato che, affinché vi possa essere inadempimento di una convenzione urbanistica dal lato del privato, è necessario, tra gli altri, il presupposto dell’imputabilità, ossia che la mancata esecuzione delle obbligazioni contrattuali sia dovuta a colpa del debitore. Come si evince dall’art. 1218 c.c., il debitore è esente da responsabilità qualora l’inadempimento o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Rilevante a questo fine, risulta essere il contegno assunto dal debitore che non è responsabile se il suo comportamento si conforma ai parametri della diligenza, secondo il portato dell’art. 1176 c.c., con la conseguenza che la mancanza di colpa produce assenza di responsabilità
Nel caso di specie, contrariamente agli assunti della ricorrente Amministrazione comunale, il privato aveva adempiuto alle obbligazioni rientranti nella sua sfera di competenza. Aveva infatti realizzato il comparto residenziale e le relative opere di urbanizzazione primaria ad esso funzionali, tanto che gli immobili erano stati costruiti e dichiarati agibili. Dette opere erano state anche oggetto di collaudi parziali, tanto che il privato aveva manifestato in più riprese l’intendimento di cederle al Comune, senza che quest’ultimo si fosse attivato materialmente per acquisirle.
Post di Alberto Antico – avvocato
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In tutti questi passaggi mi sembra mancare la parte in cui si prevede la possibilità, per il Comune, di escutere la polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi assunti, nel caso in cui l’amministrazione contesti inadempimenti.
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