Nullità del contratto e convenzione di lottizzazione
Il TAR Veneto ha affermato che il contratto (ovvero le singole clausole, in caso di nullità parziale) è nullo solo se difetta di accordo delle parti, causa, oggetto o forma (art. 1418, co. 2 c.c. cd. nullità strutturale); oppure quando risulta che un suo elemento è prescritto dalla legge sotto pena di nullità (comma 3 art. cit., cd. nullità testuale).
Per completezza, si consideri anche la nullità virtuale (comma 1 art. cit.), ovvero la contrarietà a norme imperative.
Post di Alberto Antico – avvocato
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