Onere della prova dell’inadempimento contrattuale
Il TAR Veneto ha affermato che, in virtù dei principi generali in materia di contratti, il creditore che agisce in giudizio per l’adempimento del contratto (nel caso di specie, una convenzione di lottizzazione) deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendosi limitare ad allegare l’inadempimento della controparte, su cui incombe l’onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall’adempimento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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