Rinuncia del Comune al collaudo delle opere di urbanizzazione
Nel caso di specie, il Comune agiva contro una ditta lottizzante per l’accertamento dell’inadempimento agli obblighi di cui a plurime convenzioni urbanistiche, nonché per la pronuncia, ex art. 2932 c.c., comportante il trasferimento dei diritti di proprietà e la costituzione delle servitù previste in proprio favore, nonché condanna della ditta al risarcimento del danno conseguente.
Il TAR Veneto ha dato torto al Comune.
Nelle convenzioni urbanistiche era stabilito che occorresse il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria, ma successivamente era lo stesso Comune a rinunciare al collaudo delle opere; inoltre vari erano i ritardi imputabili al Comune medesimo, a fronte delle opere realizzate e della documentazione prodotta, in tema di collaudo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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