Sopravvenuta inefficacia di una convenzione di lottizzazione e restituzione delle somme versate dal privato
Il TAR Veneto ha affermato che, qualora una convenzione di lottizzazione divenga inefficace (nel caso di specie, per mancato avveramento delle condizioni poste dall’Autorità stradale), il privato ha diritto alla restituzione delle somme versate, limitatamente al valore nominale e con il riconoscimento dei soli interessi legali dall’avvenuto pagamento, in applicazione degli artt. 1224 e 1277 c.c., tenuto conto del principio nominalistico proprio delle prestazioni pecuniarie attinenti ad obblighi restitutori.
Se si vuole anche chiedere il risarcimento del danno, devono essere assolti in pieno gli oneri di allegazione e prova da parte dell’interessato in base all’art. 2043 c.c. in rapporto con l’art. 2697 c.c., vigendo in subiecta materia il principio dispositivo secco e non essendo esportabile in ambito risarcitorio il principio acquisitivo e il carattere ufficioso dell’istruttoria che caratterizza l’azione di annullamento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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