Ampliamento con Piano Casa in zona agricola
Nel caso di specie, un privato avanzava istanza di PdC per l’ampliamento di un edificio di sua proprietà in zona agricola mediante l’edificazione di un corpo di fabbrica separato ex art. 3-bis l.r. Veneto 14/2009. Il progetto prevedeva che il calcolo della volumetria assentibile fosse effettuato, ai sensi del comma 2 art. cit., sulla scorta della previsione dettata dall’art. 44, co. 5 l.r. Veneto 11/2004 (ampliamento fino a 800 mc, comprensivo del volume già esistente).
Il Comune rigettava l’istanza, osservando che il fabbricato da ampliare sarebbe a sua volta frutto di un precedente intervento di ampliamento ex art. 3 l.r. Veneto 58/1978, il che esauriva la volumetria ordinaria esprimibile.
Il TAR Veneto ha condiviso la motivazione del diniego comunale.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Estratto della circolare n. 2 del 15 gennaio 2009-
Infine, si conferma quanto già definito con la circolare n. 1 del 2007 “Al fine di evitare interpretazioni della norma che potrebbero vanificarne la ratio, si precisa che l’ampliamento concesso di 800 mc va riferito all’immobile/edificio considerato nella sua totalità; eventuali successivi frazionamenti del medesimo non consentono ulteriori ampliamenti di ciascuna frazione così ottenuta. Nell’ipotesi di più case aggregate in un processo avvenuto nel corso degli anni e costituenti un edificio del tipo a
schiera, l’ampliamento è ammissibile per ciascuna delle “case” costituenti la schiera. Tale indirizzo risulta conforme alla disciplina fino a oggi applicata nelle zone agricole, posto che la disposizione attuale non differisce rispetto alle previgenti normative (L.R. nn. 58/78 E 24/85).
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