Il TAR del Veneto solleva la questione di legittimità costituzionale della deroga alla distanza dai confini col piano casa

13 Dic 2018
13 Dicembre 2018

Il TAR del Veneto, con una ordinanza collegiale pubblicata il 12 dicembre, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del piano casa del Veneto nella parte in cui deroga alla distanza dai confini e ha inviato gli atti alla Corte Costituzionale.

Si legge nell'ordinanza n. 1166 del 2018: "7. Ciò premesso, il Collegio non può esimersi dal sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all’art. 64 della legge regionale n. 30 del 2016, nella parte in cui dispone la deroga della distanza dai confini prevista dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti dei Comuni. La questione di legittimità costituzionale deve ritenersi senz’altro rilevante nel giudizio a quo, perché il diniego è stato motivato con esclusivo riferimento alla non derogabilità della distanza dai confini, e un’eventuale dichiarazione dell’illegittimità costituzionale della norma regionale di interpretazione autentica di cui al citato art. 64 comporterebbe il rigetto del ricorso, dato che troverebbe in tal modo applicazione il testo originario dell’art. 9, comma 8, della legge regionale n. 14 del 2009, con possibile esplicazione dell’interpretazione sistematica del medesimo data dalla sentenza Tar Veneto, Sez. II, 14 ottobre 2016, n. 1128, e condivisa dal Comune di Altavilla Vicentina. Un’eventuale dichiarazione di infondatezza della questione di legittimità costituzionale comporterebbe invece l’accoglimento del ricorso in epigrafe, il conseguente annullamento del diniego, con l’obbligo per il Comune di riesaminare l’originaria denuncia di inizio attività adeguandosi alla norma regionale sopravvenuta di interpretazione autentica.

8. Quanto alla non manifesta infondatezza il Collegio ritiene violati gli artt. 3, 5, 114, comma 2, 117, comma 2, lett. l), e comma 6, nonché 118 della Costituzione. Il primo profilo da esaminare riguarda la violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione perché il legislatore regionale disponendo la deroga delle distanze dai confini previste dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali, è intervenuto in un ambito normativo riservato alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di “ordinamento civile”....

9. Il secondo profilo che a giudizio del Collegio risulta al contempo violato è quello della lesione della sfera di autonomia normativa comunale in violazione degli artt. 5, 114, comma 2, 117, comma 6 e 118 della Costituzione (con riguardo a quest’ultima norma per la violazione del principio della sussidiarietà verticale)....

 10. Infine risulta altresì violato l’art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza e della disparità di trattamento che costituiscono un parametro particolarmente rilevante rispetto alla norma della cui legittimità costituzionale si dubita che è una norma di interpretazione autentica al primo comma, e retroattiva al secondo comma, che per essere costituzionalmente legittima deve trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non deve contrastare con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti (ex pluribus cfr. Corte Costituzionale n. 73 del 2017; n. 170 del 2013, nonché le sentenze n. 78 del 2012 e n. 209 del 2010). Infatti la previsione, nell’ambito degli strumenti urbanistici e nei regolamenti comunali, di una distanza di cinque metri dal confine persegue chiaramente una finalità di carattere perequativo, imponendo una ripartizione equa, in parti uguali, del sacrificio derivante dal necessario rispetto della distanza di dieci metri da pareti finestrate prevista dal DM 2 aprile 1968, n. 1444..."

ordinanza TAR Veneto 1166 del 2018

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